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CORONAVIRUS E FERIE GIÀ MATURATE

– L’Avvocato del Lavoro commenta:

Il datore di lavoro può imporre ora al lavoratore di fruire delle ferie?

  • Risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano una tematica delicata in un momento di crisi come questo: la possibilità per il datore di lavoro di imporre ai dipendenti di godere delle ferie già maturate.

  • LA FRUIZIONE DELLE FERIE

Preliminarmente occorre far riferimento ai principi generali che regolano il diritto del lavoratore alle ferie retribuite: è un diritto irrinunciabile, solennemente sancito dall’art. 36 della Costituzione italiana per consentire il ripristino delle energie del lavoratore.

È poi disciplinato dall’art. 2109 del codice civile e dall’art. 10 del Decreto legislativo n. 66 del 2003, che stabilisce la misura minima di quattro settimane di ferie retribuite, di cui almeno due da godere nell’anno di maturazione e le altre due nei successivi 18 mesi.

  • COME INCIDE IL CORONAVIRUS

Ciò premesso, è da segnale come i recenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri promuovono la fruizione delle ferie come misura di contenimento della diffusione del virus, raccomandando al datore di lavoro di utilizzarle quale strumento utile a ridurre la presenza sul luogo di lavoro dei dipendenti.

La tematica principale attiene alla possibilità per il datore di lavoro di decidere unilateralmente la collocazione in ferie del dipendente nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che stiamo vivendo negli ultimi giorni.

  • FERIE MATURATE ED IN CORSO DI MATURAZIONE

Innanzitutto, è da distinguere tra ferie maturate o arretrate e ferie in corso di maturazione, laddove solo in relazione alle prime si può ritenere che il datore di lavoro possa imporre la fruizione delle stesse in virtù delle “raccomandazioni” disposte dal Governo.

Nell’ipotesi di ferie in corso di maturazione, invece, entrano in gioco i contratti collettivi, i quali spesso richiamano la necessità di un accordo fra il datore e le rappresentanze sindacali per la determinazione del calendario feriale, mentre in altri casi stabiliscono un certo lasso temporale entro il quale il datore può individuare le ferie.

In tal caso, dunque, seppur astrattamente possibile l’esercizio unilaterale del datore sull’imposizione delle ferie, a ciò fa da contrappeso il consenso sindacale, da ricercare anche in tale situazione di emergenza.

Qualora il lavoratore non rispetti disposizioni di tal genere, potrebbe essere esposto a successive richieste di ripristino del monte ferie.

  • CHIUSURA OBBLIGATA O VOLONTARIA

Altra importante distinzione da operare riguarda la cessazione o riduzione dell’attività lavorativa causata da un provvedimento dell’Autorità e volontaria chiusura per decisione dell’imprenditore determinata dal calo di lavoro.

Nel primo caso, la collocazione in ferie dei dipendenti, almeno per il tempo necessario a valutare la possibilità di ricorrere ad ammortizzatori sociali, sembra pressoché incontestabile da parte dei lavoratori, posto che l’alternativa sarebbe la sospensione dell’attività di lavoro senza retribuzione per impossibilità sopravvenuta di fornire la prestazione.

Nel secondo caso, invece, l’imposizione unilaterale delle ferie, benché raccomandata dal Governo, potrebbe esporre l’imprenditore che imponga le ferie a successive contestazione e richieste di ripristino del monte ferie.

Vuoi saperne di più e scoprire nel dettaglio se il tuo datore di lavoro può importi di godere delle ferie?? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

 
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