LICENZIAMENTO COMMINATO TRAMITE SMS
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
Può essere impugnato un licenziamento per vizio di forma se comminato dal datore di lavoro mediante sms al lavoratore?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro con questo articolo vuole analizzare una particolare fattispecie di licenziamento, sempre più attuale, ovvero quello comminato al lavoratore tramite SMS, a commento di una recente ordinanza del Tribunale di Genova (Trib. Genova Sez. Lav., Decreto di Rigetto 5 aprile 2016, n. 223).
L’ordinanza in commento riguarda un ricorso di impugnazione di licenziamento, depositato da un collega Avvocato del Lavoro di Genova, riguardante un recesso datoriale dal rapporto di lavoro comunicato al lavoratore mediante Sms dal seguente tenore: “non ho più bisogno di te, buona fortuna”.
Da un lato appare chiara, dal tenore letterale del messaggio, la volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto lavorativo (licenziamento).
Si tratta pertanto di valutare se un messaggio sms possa soddisfare il requisito della forma scritta richiesto per la validità formale dell’intimazione del licenziamento o in caso contrario sia possibile procedere efficacemente all’impugnazione del licenziamento.
Sul tema, l’Avvocato del lavoro richiama l’Art. 1, D. Lgs. N. 82/2006 (codice dell’Amministrazione Digitale – cd. CAD) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/03/13/006G0093/sg, il quale conferisce all’SMS valore di documento informativo sottoscritto con firma elettronica cd. “leggera” (diversa da quella “avanzata – ad es. la PEC - che consente l’identificazione del firmatario del documento, garantendone la non modifica successiva), la cui provenienza può comunque essere identificata (tramite SIM inserita nel telefono).
Dal messaggio è possibile risalire alla scheda elettronica e quindi al mittente.
Pertanto l’organo giudicante ha ravvisato il rispetto della forma scritta, “tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza ed immodificabilità”, poiché peraltro nel caso di specie nessun dubbio era emerso circa la sua attribuibilità al datore di lavoro quale mittente del messaggio.
Sul tema peraltro già si era espresso in tal senso anche il Foro Torinese, il quale su ricorso di impugnazione di licenziamento depositato da un collega Avvocato del Lavoro di Torino (Trib. Torino Sez. Lav. 23 luglio 2014, in Nuovo Not. Giur. 2015, 1, 85), aveva osservato come “il licenziamento intimato tramite Sms è assimilabile a quello comunicato a mezzo telefax e al pari di questo certamente possiede il requisito della forma scritta.”
In conclusione, è opportuno che il lavoratore, desideroso di intraprendere un’azione volta all’impugnazione del licenziamento, si rivolga ad un Avvocato del Lavoro per verificare preventivamente se ne sussistono i presupposti.
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