VISITA FISCALE: CONSEGUENZE PER IL LAVORATORE IN CASO DI ASSENZA
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
Il Lavoratore può essere licenziato in caso di assenza durante le ore di visita fiscale? In quali casi l’assenza può portare al licenziamento?
-risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano una tematica molto ricorrente in sede di appuntamento che riguarda le visite fiscali e le conseguenze di una ipotetica assenza del lavoratore durante le ore di visita da parte degli organi di controllo, analizzando una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 64/2017).
L’avvocato del Lavoro chiarisce che suddetta sentenza riprende alcune linee di pensiero già sostenute in passato dai giudici, i quali hanno stabilito che il lavoratore ha la possibilità di assentarsi alle visite fiscali purchè comunichi anticipatamente agli organi di controllo la lontananza dal luogo di permanenza.
Ma cosa accade se la comunicazione è omessa o è formulata tardivamente? E che cosa ha stabilito la Suprema Corte con la pronuncia sopra anticipata?
Al fine di rispondere a queste domande, l’Avvocato del Lavoro ricorda che la normativa attualmente vigente prevede per il lavoratore un obbligo di reperibilità e che, dunque, ogniqualvolta lo stesso ha la necessità di allontanarsi dall’abitazione indicata è tenuto, necessariamente, a comunicare l’assenza agli enti preposti.
In merito allo specifico caso in cui la suddetta comunicazione sia del tutto omessa o tardiva, il Lavoratore incorre in conseguenze pregiudizievoli ed è tenuto a rispondere dell’omissione nei confronti del datore di lavoro e dell’Inps; tuttavia, non decade automaticamente dal diritto al compenso relativo all’intero periodo di malattia.
È sufficiente, infatti, che l’omissione e/o il ritardo nella comunicazione siano giustificate da esigenze “coerenti e improcrastinabili”. Sarà, dunque, onere del Lavoratore dimostrare, con opportuna documentazione, di non aver potuto fornire tempestiva comunicazione all’ente poiché impossibilitato per cause oggettive.
Cosa accade se il lavoratore viene trovato ripetutamente assente alle visite fiscali?
L’Avvocato del Lavoro sottolinea come a nulla rilevi il certificato medico successivo, con relativa prognosi del medico dell’Inps che confermi lo stato di malattia del Lavoratore.
A tal proposito, in un caso concreto, una Lavoratrice si era resa assente per tre volte nell’arco di due mesi dall’abitazione dichiarata come luogo di permanenza durante la malattia, per di più durante gli orari di visita fiscale: tale comportamento, secondo i Giudici di merito, aveva dimostrato disinteresse nei confronti delle esigenze lavorative del datore di lavoro, tale da comprometterne il rapporto fiduciario tra i due e con conseguenze pregiudizievoli per la Lavoratrice stessa.
Per quanto riguarda l’obbligo di permanenza in casa, l’Avvocato del Lavoro ricorda, dunque, che il Lavoratore ha l’obbligo di farsi trovare presso l’abitazione al momento della visita di controllo fiscale. Tale imposizione deve essere rispettata, diversamente si renderebbe impossibile verificare la sussistenza della malattia da parte dei medici dell’Inps e, conseguentemente, si integrerebbe un inadempimento del Lavoratore, non solo nei confronti dell’istituto previdenziale, bensì anche del datore di lavoro.
Tuttavia, è importante ricordare, come la stessa Corte di Cassazione ha più volte sottolineato, come lo stato di malattia non impedisca al Lavoratore di allontanarsi dalla propria dimora durante orari diversi da quelli della visita fiscale.
Il Lavoratore, al di fuori delle fasce orarie in cui è tenuto ad essere reperibile per il controllo, può ben allontanarsi da tali luoghi, anche solo per riprendere il normale svolgimento delle attività quotidiane.
Tutto ciò vale ma con una importante precisazione. L’Avvocato del Lavoro chiarisce che le uscite dopo le viste di controllo sono sì consentite, ma alla condizione che non impediscano né compromettano il regolare recupero delle energie del Lavoratore e, di conseguenza, ritardino il rientro al lavoro. Infatti, in caso di insorgenza di una controversia con il datore di lavoro, sarà onere del Lavoratore dimostrare che tali uscite non hanno effettivamente compromesso né ritardato la pronta guarigione; in caso contrario il dipendente potrebbe incorrere in sanzioni disciplinari.
Da ultimo, l’Avvocato del Lavoro, sulla base della giurisprudenza maggioritaria e consolidata, conclude che l’abitazione dichiarata quale luogo di permanenza in caso di malattia non deve essere intesa con un luogo di “permanenza forzata”. Infatti, l’obbligo di reperibilità del Lavoratore cessa al termine della visita medico fiscale, ed è consentito allo stesso di allontanarsi dalla propria dimora, con l’unica condizione sopra menzionata di non aggravare le proprie condizioni di salute e così ritardare il rientro sul posto di lavoro.
La Cassazione, a tal proposito, sottolinea che un riposo quotidiano forzato non sarebbe in alcuni casi nemmeno compatibile con alcune malattie, potendo avere, al contrario di quanto si possa pensare, conseguenze negative anziché positive sulla guarigione del Lavoratore.
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