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FINO A QUANDO SONO BLOCCATI I LICENZIAMENTI ? DIVIETO LICENZIAMENTO FINO AD AGOSTO

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

In tempi di pandemia, si rischia il licenziamento a causa della conseguente crisi economica? Da quando le aziende potranno riprendere a licenziare?

  • risponde l’Avvocato del Lavoro.

Il decreto rilancio, emanato lo scorso 17 maggio, provvede ad ampliare il sistema di aiuti già predisposto con il cd. Decreto Cura Italia, in particolare con due strumenti: il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sino al 17 agosto 2020 e l possibilità per i datori di lavoro di ricevere aiuti economici da enti territoriali e Camere di Commercio.

  • Licenziamenti bloccati

Già l’art. 46 del Decreto Cura Italia aveva disposto il divieto di disporre licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e la sospensione delle procedure di impugnazione del licenziamento pendenti per 60 giorni a partire dall'entrata in vigore del provvedimento e, unque, dal 17 marzo 2020.

In prossimità della scadenza di suddetto termine, l’art. 80 del Decreto Rilancio ha modificato la disposizione precedente, prorogando il divieto da 60 giorni a 5 mesi.

Tale termine di 5 mesi, come già il precedente, decorre dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia, per cui il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo sino al 17 agosto 2020.

  • Revoca dei licenziamenti precedenti al 17 marzo

Lo stesso art. 80, poi, aggiunge un’ulteriore previsione, che consente ai datori che abbiano disposto un licenziamento dal 23 febbraio al 17 marzo 2020, dunque prima dell’entrata in vigore del divieto di cui al decreto Cura Italia. In tal caso, il datore deve contestualmente presentare domanda per la cassa integrazione ed il rapporto di lavoro viene ripristinato senza oneri né sanzioni per il datore.

  • Aiuti per evitare i licenziamenti

Per rendere ancor più concreto tale divieto, l’art. 60 del Decreto Rilancio prevede la possibilità per le Regioni, le Province, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio di disporre sovvenzioni in favore dei datori di lavoro, ricorrendo a risorse proprie, per contribuire ai costi salariali e al pagamento delle quote assistenziali e previdenziali a carico delle imprese e dei i lavoratori autonomi.

Per il sostegno salariale, in particolare, tale aiuto è previsto per la durata massima di 12 mesi sempreché il personale a cui è destinato continui a lavorare per tutto il periodo in cui è concessa la sovvenzione, fatta salva la possibilità di combinarla con altre misure di sostegno all’occupazione, di differimento delle imposte e di pagamento dei contributi previdenziali.

Vuoi saperne di più e scoprire nel dettaglio come comportati in relazione a tale circostanza?? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

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