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LICENZIAMENTO PER SCIOPERO: QUANDO SCIOPERANDO SI RISCHIA DI ESSERE LICENZIATI PER GIUSTA CAUSA

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Quando il diritto di sciopero, se esercitato in modo non conforme, può comportare un licenziamento per giusta?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro con questo articolo vuole analizzare una particolare fattispecie di licenziamento per giusta casa, subito da un lavoratore per uno sciopero non validamente proclamato, a commento di una recente sentenza del Tribunale di Milano (Corte d’Appello di Milano Sez. Lav., 26 novembre 2015, n. 1094).

La sentenza in commento riguarda un ricorso di impugnazione di licenziamento, depositato da un Avvocato del Lavoro di Milano, riguardante un recesso datoriale dal rapporto di lavoro, nel quale il lavoratore si era astenuto della prestazione lavorativa al fine di manifestare la propria solidarietà ad un collega che era stato sospeso disciplinarmente dall’azienda, per aver ritardato il rientro dalle ferie estive di quattro giorni (a seguito di una richiesta di permesso per lutto familiare, negato dall’azienda datrice di lavoro).

Il lavoratore licenziato per giusta causa si era astenuto dal rendere la prestazione lavorativa per quasi tre giorni e successivamente si era trattenuto in azienda nonostante la sospensione cautelare immediatamente comminata dalla stessa.

Il lavoratore, tramite l’assistenza di un Avvocato del Lavoro di Milano, ha impugnato il licenziamento per giusta causa.

L’Avvocato del Lavoro ritiene utile specificare cosa si intenda per diritto di sciopero: tale diritto, costituzionalmente tutelato dall’Art. 40 Cost. http://www.quirinale.it/qrnw/costituzione/pdf/costituzione.pdf, comporta la possibilità di astenersi dal lavoro mediante “decisione stabilita ed attuata collettivamente dai lavoratori, per la tutela di INTERESSI COLLETTIVI e non per contingenti esigenze di singoli dipendenti” (Cass. Sez. Lav. 17 dicembre 2004, n. 23552) http://digilander.libero.it/cristal1/CCass_Lav__23552-2004_sciopero_e_altro.htm.

Nel caso di specie, rileva la Suprema Corte, la vicenda tra lavoratore sospeso e azienda riguardava unicamente la propria personale posizione, nulla rilevando sugli interessi collettivi degli altri lavoratori.

Per tali motivi, il comportamento del lavoratore scioperante – poi licenziato – qualificabile come inadempimento contrattuale, è stato ritenuto idoneo ad integrare la giusta causa di licenziamento. Peraltro nel caso di specie il lavoratore si è reso soggetto di ulteriori gravi comportamenti: l’astensione dal lavoro è stata caratterizzata dalla timbratura del cartellino, avendo poi omesso di attenersi alla sospensione cautelare cui era stato destinatario ed infine rimanendo in azienda nonostante l’invito di abbandonare i locali aziendalii.

Peraltro nel caso di specie, l’Avvocato del Lavoro deve rilevare una cattiva e purtroppo frequente abitudine del sindacato (che ha assistito – con poca efficacia – il lavoratore nella prima fase) di rispondere alla contestazione disciplinare, con una lettera di giustificazioni personali alquanto generica e priva della specificità necessaria richiesta dalla procedura (il rappresentante sindacale si è limitato a far riferimento a non precisate “agitazioni sindacali legate a problematiche irrisolte”), fornendo quindi, a parere dello scrivente, una cattiva assistenza al lavoratore.

In conclusione, è opportuno che il lavoratore, desideroso di intraprendere un’azione volta all’impugnazione del licenziamento per giusta causa, si rivolga ad un bravo Avvocato del Lavoro per verificare preventivamente se ne sussistono i presupposti.

Vuoi saperne di più sull’argomento e conoscere se puoi procedere efficacemente all’impugnazione del licenziamento per giusta causa subito? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro! (www.impugnazionelicenziamento.it/contatti)

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