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PATTO DI NON CONCORRENZA - PRESUPPOSTI DI VALIDITÀ DEL PATTO DI OPZIONE

-L’Avvocato del Lavoro commenta:

È da considerarsi nulla la clausola di opzione relativa ad un patto di non concorrenza allorquando non garantisca alcun corrispettivo a favore del lavoratore?

- risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro in questo articolo analizza un aspetto controverso in materia di patto di non concorrenza, commentando una recente decisione della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 4 aprile 2017, n. 8715, Pres. Macioce; Rel. Boghetich; Ric. A.I S.p.A.; Controric. T.E.), http://bdprof.ilsole24ore.com/MGR4/Default.aspx#298, la quale analizza i presupposti di validità del patto di opzione nel momento in cui esso abbia ad oggetto la stipulazione di un patto di non concorrenza.

Ed è questo il caso di un lavoratore il quale rivendicava il pagamento del corrispettivo di un patto di non concorrenza, apposto ad un contratto di formazione e lavoro, oggetto di un’opzione, in virtù della quale il datore si riservava il diritto di decidere, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, se attivare il vincolo anticoncorrenziale e, quindi, la correlativa controprestazione pecuniaria.

Più precisamente, nella sentenza oggetto del commento del Nostro Avvocato del Lavoro, le parti avevano stipulato un contratto nel quale l’opzione era stata accordata alla società datrice senza alcun corrispettivo economico a favore del lavoratore, in virtù della “formazione professionale ricevuta”, nel quale il lavoratore si impegnava per un dato periodo di tempo, a non svolgere attività in concorrenza. Tale contratto di opzione, relativo al patto di non concorrenza prevedeva altresì una limitazione temporale in capo alla società la quale poteva avvalersi della clausola di opzione mediante comunicazione scritta, da comunicare al dipendente entro trenta giorni lavorativi dalla intervenuta cessazione del rapporto.

Infatti la società, entro il succitato termine, aveva comunicato al lavoratore di non voler avvalersi del patto di non concorrenza, negando, perciò, il pagamento del relativo corrispettivo.

Con il ricorso ex Art. 633 c.p.c. http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-quarto/titolo-i/capo-i/art633.html, il lavoratore, per il tramite del proprio Avvocato del Lavoro, chiedeva al Tribunale di Torino di ingiungere alla società datrice il pagamento di una somma di denaro a titolo di indennità per il patto di concorrenza inserito nel contratto di formazione e lavoro.

I Giudici del merito accoglievano la domanda del dipendente, dichiarando altresì la nullità della clausola di opzione con cui la società discrezionalmente aveva deciso che al momento della cessazione del rapporto di lavoro se applicare o no il patto in oggetto, accertando conseguentemente, il diritto in capo al lavoratore al compenso previsto per l’obbligo anticoncorrenziale.

Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte affermò che la predetta clausola, «comprime illegittimamente il potere negoziale del lavoratore» e «determina un inaccettabile squilibrio dei contrapposti interessi delle parti». Secondo i Giudici di legittimità, l’opzione è da ritenersi nulla in quanto velerebbe «un intento fraudolento di vincolare il lavoratore, sin dalla data di assunzione, all’adempimento dell’obbligazione contenuta del patto», di non concorrenza, per giunta senza prevedere alcun corrispettivo.

Nella fattispecie, cui l’Avvocato del Lavoro si appresta ad analizzare, risulta essere contraria rispetto alla norma codicistica, infatti il lavoratore accorda l’opzione obbligandosi immediatamente, sin dalla stipulazione dell’opzione nonché dalla conclusione del contratto di lavoro, non solo a mantenere ferma la dichiarazione, altresì ad adempiere all’obbligazione finale, essendo dal principio impedito al dipendente di esercitare il suo diritto di scelta di ulteriori occasioni di lavoro.

L’Avvocato del Lavoro, rileva come la Suprema Corte ha chiarito e specificato come la clausola di opzione accedente al patto di non concorrenza comprima illegittimamente il potere negoziale del lavoratore e determini in tale senso, un inaccettabile squilibrio dei contrapposti interessi delle parti.

Pertanto solo rivolgendosi ad un esperto Avvocato del Lavoro, il lavoratore potrà sapere preventivamente se sussistono i presupposti per poter procedere efficacemente all’impugnazione di un patto di non concorrenza.

Vuoi saperne di più e scoprire se che anche tu puoi impugnare il patto di non concorrenza ed ottenere il relativo risarcimento e/o conseguente remunerazione di quanto dovuto?

Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino! (link a contatti)

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