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LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO

L’Avvocato del Lavoro commenta: (pag. 39-riv.19)

Esistono dei criteri in base ai quali un’azienda debba attenersi per licenziare un lavoratore per superamento del comporto? Come può assisterlo l’Avvocato del Lavoro?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro in questo articolo analizza un aspetto controverso in materia di licenziamento per superamento del comporto, commentando una recente Sentenza della Cass. Sez. Lav. 5 aprile 2017, n. 8834 (Pres. Nobile; Rel. Lorito; Ric. C.G.; Controric. P.I. S.p.A.). http://bdprof.ilsole24ore.com/MGR4/Default.aspx#58

L’Avvocato del Lavoro preliminarmente chiarisce che con il termine “Periodo di Comporto”, si intende il periodo massimo, previsto dal contratto collettivo nazionale applicato, durante il quale il lavoratore preserva il diritto al mantenimento del posto di lavoro nonostante lo stato di malattia.

Si commenta oggi una pronuncia nella quale un lavoratore subiva un licenziamento per superamento del periodo di comporto malgrado avesse precedentemente richiesto di sostituire l’aspettativa per malattia con un periodo di ferie. La richiesta avanzata dall’Avvocato del Lavoro di far dichiarare illegittimo il licenziamento, veniva respinta (tanto in primo grado quanto in secondo), in quanto lo stesso aveva già usufruito sia del congedo per malattia sia di un ulteriore periodo di dodici mesi di aspettativa non retribuita.

A fronte di tale pronuncia, un collega Avvocato del Lavoro, ricorreva in favore del lavoratore, analizzando essenzialmente due aspetti rilevanti; la mancanza di una minuziosa indicazione nella lettera di licenziamento delle giornate di assenza e della loro collocazione temporale; l’errore di sostenere che per la sospensione del decorso del comporto, il lavoratore avrebbe dovuto chiedere ferie prima della scadenza dell’aspettativa.

Nella sentenza oggetto del commento del Nostro Avvocato del Lavoro, la Suprema Corte ha sottolineato una costante giurisprudenziale secondo la quale il licenziamento per superamento del periodo di comporto non è assimilabile al licenziamento disciplinare, pertanto solo impropriamente, riguardo ad esso, si può parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale.

In questo caso, il Giudice di legittimità, ha ribadito come il lavoratore assente per malattia ed ulteriormente impossibilitato a riprendere servizio ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, per mantenere il proprio posto di lavoro.

L’Avvocato del Lavoro precisa che il datore nell’esercizio del suo diritto alla determinazione del tempo delle ferie, deve necessariamente attenersi a quanto disposto dall’ex Art. 2109 c.c., comma 2, https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-iii/art2109.html, il quale prevede di equilibrare le esigenze aziendali con gli interessi del lavoratore, essendo tenuto ad una valutazione adeguata alla posizione del lavoratore, quale figura esposta maggiormente al rischio della perdita del posto di lavoro con lo scadere del comporto.

Pertanto solo rivolgendosi ad un esperto Avvocato del Lavoro, il lavoratore potrà sapere preventivamente se sussistono i presupposti per poter procedere efficacemente all’impugnazione del licenziamento per superamento del comporto.

Vuoi saperne di più e scoprire se che anche tu puoi impugnare il licenziamento per superamento del comporto ed ottenere il relativo risarcimento e/o ristoro del danno patito?

Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

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