top of page

DIRITTO DEI LAVORATORI DI ASTENERSI DAL PRESTARE ATTIVITA’ LAVORATIVA NELLE FESTIVITA’ INFRASETTIMAN

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Esistono dei criteri in base ai quali un lavoratore possa attenersi dal prestare lavoro nei giorni infrasettimanali festivi ? -risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro in questo articolo analizza un aspetto controverso in materia di diritti dei lavoratori di astenersi dal prestare attività lavorativa nelle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose commentando una recente sentenza della Cassazione (Cass. Sez. Lav. 23 novembre 2017, n. 27948) http://bdprof.ilsole24ore.com/MGR4/Default.aspx#160

E’ questo il caso di un’azienda metalmeccanica, la quale tramite un collega Avvocato del Lavoro, si opponeva avverso sei sentenze di medesimo contenuto con cui era stata condannata al pagamento delle somme corrispondenti alla retribuzione giornaliera per le festività dell’8 dicembre (Immacolata) e/o del 6 gennaio (Epifania) in favore dei lavoratori, propri dipendenti, che si erano rifiutati di prestare, come loro richiesto, attività lavorativa in dette giornate.

Nel caso di specie, innanzi la Corte di Cassazione, un collega Avvocato del Lavoro aveva sostenuto, a favore della società, che al lavoratore è sì riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro in occasione di festività infrasettimanali ma ciò sarebbe limitato dalle esigenze aziendali.

Infatti la sussistenza di tali esigenze – ad esempio l’apertura di un centro commerciale in un giorno festivo - costituisce presupposto per imporre al lavoratore di prestare servizio anche nel giorno festivo.

Da ciò consegue che in tali casi, il rifiuto del lavoratore di prestare servizio deve considerarsi illegittimo.

La Suprema Corte evidenziava come la questione fosse già stata compiutamente affrontata in una precedente pronuncia (Cass. Sez. Lav., n. 22482/2016), http://bdprof.ilsole24ore.com/MGR4/Default.aspx#37, alla quale la Corte intendeva dare continuità.

L’Avvocato del Lavoro precisa che nella summenzionata pronuncia della Corte di Cassazione, la medesima aveva stabilito che «la possibilità di svolgere attività lavorativa nelle festività infrasettimanali non significa che la trasformazione da giornata festiva a lavorativa sia rimessa alla volontà esclusiva del datore di lavoro o a quella del lavoratore, dovendo, invece, derivare da un loro accordo. Quest’ultimo deve provenire dalle parti del contratto individuale e non da quelle collettive, non potendo le organizzazioni sindacali derogare in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso».

L’Avvocato del Lavoro chiarisce che la giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata nel senso della nullità delle clausole di contratto collettivo che prevedano l’obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanale, «in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori, indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali di astenersi dalla prestazione». (Cass., 9176/1997, http://bdprof.ilsole24ore.com/MGR4/Default.aspx#90 - Cass.16634/2005, http://bdprof.ilsole24ore.com/MGR4/Default.aspx#148,)

Pertanto solo rivolgendosi ad un esperto Avvocato del Lavoro, il lavoratore potrà sapere preventivamente se sussistono i presupposti affinché i suoi diritti siano tutelati e rispettati dal datore di lavoro.

Vuoi saperne di più e scoprire se anche tu puoi impugnare il licenziamento disciplinare ed ottenere il relativo risarcimento e/o reintegrazione nel posto di lavoro?

Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

www.impugnazionelicenziamento.it/contatti

Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Non ci sono ancora tag.
bottom of page