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LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

L’Avvocato del Lavoro commenta

Esistono dei criteri in base ai quali un’azienda debba attenersi per licenziare per giustificato motivo oggettivo un lavoratore?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro in questo articolo analizza un aspetto controverso in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo commentando una recente sentenza del Tribunale di Udine (Trib. Udine, 19 maggio 2016, n. 146, Giud. Benardi; Ric. J.H.; Res.G.P.eT.E. Snc).

L’Avvocato del Lavoro preliminarmente chiarisce che, risulta ingiustificato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore da parte di un datore di lavoro che non adempia all’onere di allegazione e dimostrazione dei criteri di cui all’Art. 5 della Legge 223/1991.

È questo il caso della sentenza oggetto del commento del Nostro Avvocato del Lavoro, dove il ricorrente-lavoratore svolgeva mansioni di operaio cementista, il quale mentre stava caricando manualmente su un bancale dei pezzi di cemento, avvertiva un forte dolore a livello lombare, tale da costringerlo a recarsi in Ospedale, dove gli veniva diagnosticata una lombo sciatalgia. L’INAIL riconosceva al lavoratore una rendita da inabilità permanente; nonostante ciò, al termine del periodo di infortunio, il ricorrente veniva licenziato in ragione del calo dell’attività lavorativa e alla conseguente riduzione del personale.

Nel caso di specie, per quanto attiene al licenziamento intimato al ricorrente, nella lettera di licenziamento era contenuta unicamente una generica menzione ad una “riduzione di attività lavorativa”, senza ulteriori precisazioni relative alla causa concreta da cui sarebbe derivata tale riduzione, né alla sua incidenza sulle specifiche mansioni svolte dal ricorrente che, neppure in sede di costituzione risultano formulate specifiche allegazioni.

In tal senso, il collega Avvocato del Lavoro precisava come alla data del licenziamento, nel settore produttivo, cui apparteneva il ricorrente, erano presenti dei lavoratori con minore anzianità lavorativa del ricorrente stesso, per giunta ancora in servizio.

Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione «quando il giustificato motivo oggettivo di licenziamento si identifica nella generica esigenza di riduzione del personale assolutamente omogeneo e fungibile, ai fini del controllo della conformità della scelta del lavoratori da licenziare ai principi di correttezza e buona fede di cui all’Art. 1175, in quanto non più necessaria, né tanto meno il criterio della impossibilità di repechage, ben può farsi riferimento, pur nella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri che l’Art. 5 della Legge 223 del 1991 ha dettato per i licenziamenti collettivi per l’ipotesi in cui l’accordo sindacale ivi previsto non abbia indicato criteri di scelta diversi e, conseguentemente, prendere in considerazione in via analogica i criteri dei carichi di famiglia e dell’anzianità. L’impugnativa veniva rigettata da parte dei Giudici di merito, statuendo l’irrilevanza, ai fini della lesione del vincolo fiduciario, della «limitata entità del valore del bene sottratto».

L’Avvocato del Lavoro, in tale ipotesi precisa che essendo il giustificato motivo oggettivo identificabile nella generica esigenza di riduzione del personale, ed essendo le posizioni lavorative tanto del ricorrente quanto degli altri colleghi sostanzialmente interscambiabili, nonché caratterizzate da professionalità sostanzialmente equivalenti, non può ritenersi, in ragione del mancato assolvimento dell’onere dell’allegazione e dimostrazione del rispetto dei criteri di cui all’Art. 5 della Legge 223 del 1991, la contrarietà della scelta datoriale ai principi di buona fede e correttezza di cui all’Art. 1175 c.c.

Pertanto, l’Avvocato del Lavoro rileva come, nel caso di specie, l’entità del risarcimento viene stimata, ai sensi dell’Art. 8 della Legge n. 604/1966, avuto riguardo all’anzianità di servizio ed alle condizioni delle parti.

Per tutti questi motivi, solo rivolgendosi ad un esperto Avvocato del Lavoro, il lavoratore potrà sapere preventivamente se sussistono i presupposti per poter procedere efficacemente all’impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Vuoi saperne di più e scoprire se anche tu puoi impugnare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed ottenere il relativo risarcimento e/o reintegrazione nel posto di lavoro?

Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino! (Link a contatti)

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Avvocato del Lavoro,

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