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MANSIONI INFERIORI

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

A seguito di un trasferimento di sede operativa esistono dei criteri cui un’azienda debba attenersi affinché un lavoratore sia adibito a mansioni inferiori?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino in questo articolo analizza un aspetto controverso in materia di trasferimento di sede operativa e la relativa adibizione a mansioni inferiori del lavoratore commentando una recente sentenza del Tribunale di Udine (Trib. Udine, 20 giugno 2016, n. 152, Giud. Vitulli; Ric. M.D.G.; Res. S.R. S.p.A.).

L’Avvocato del Lavoro preliminarmente chiarisce che, risulta illegittima la condotta di un’azienda che a seguito di un trasferimento di sede operativa adibisce un lavoratore a mansioni inferiori, qualora tale condotta sia posta in essere prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015.

Nella sentenza oggetto del commento del Nostro Avvocato del Lavoro, il ricorrente lavoratore veniva assunto dall’azienda, inizialmente con contratto a tempo determinato, e successivamente con contratto indeterminato. Al momento dell’assunzione, il lavoratore veniva adibito presso l’unità operativa di un primo Ospedale, nella quale svolgeva attività di tipo impiegatizio-amministrativo, salvo poi essere trasferito presso l’unità operativa di un secondo Ospedale. A seguito di tale trasferimento, si verificava un sostanziale mutamento nelle mansioni svolte dal ricorrente, le quali risultano qualitativamente e contenutisticamente inferiori a quelle previste nel livello assegnato contrattualmente al lavoratore (IV liv. del Ccnl applicabile).

L’Avvocato del Lavoro precisa che in base alla vecchia versione dell’Art. 2103 c.c., previgente alle modifiche introdotte dal Jobs Act, deve pertanto escludersi l’equivalenza delle nuove mansioni del ricorrente rispetto a quelle precedenti cui era adibito.

Nel caso di specie, il Tribunale non poteva accogliere la domanda proposta da un collega Avvocato del Lavoro di condannare la società ad adibire il lavoratore a mansioni identiche o analoghe a quelle svolte precedentemente posto che, per il futuro, al suddetto rapporto di lavoro risulterà applicabile il nuovo testo dell’Art. 2103 c.c., il quale prevede che “il lavoratore deve essere adibito a mansioni per le quali è stato assunto ovvero quelle mansioni riconducibili allo stesso livello o categoria di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.

L’Avvocato del Lavoro aggiunge che il D.Lgs. 81/2015, eliminando il riferimento alle mansioni equivalenti, rende ora possibile per il datore di lavoro, l’adibizione del dipendente a mansioni anche non equivalenti (dunque analoghe o identiche) a quelle svolte in precedenza: le mansioni possono, pertanto, essere anche molto diverse purché siano formalmente riconducibili allo stesso livello o alla categoria di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

Da ultimo, come riformato, il nuovo Art. 2103 c.c., prevede che il diritto del ricorrente ad essere adibito alle mansioni corrispondenti, sia accertato, e che dunque sia riconducibile al IV livello riconosciutogli al momento dell’assunzione, salva la possibilità prevista dal predetto articolo, di essere impiegato in mansioni appartenenti al livello inferiore, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidano direttamente sulla posizione lavorativa.

Pertanto solo rivolgendosi ad un esperto Avvocato del Lavoro, il lavoratore potrà sapere preventivamente se sussistono i presupposti per poter procedere efficacemente all’impugnazione di un provvedimento che prevede l’adibizione a mansioni inferiori.

Vuoi saperne di più e scoprire se anche tu puoi impugnare un provvedimento nel quale sei stato adibito a mansioni inferiori ed ottenere il relativo risarcimento e/o reintegrazione nel posto di lavoro?

Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino! (Link a contatti)

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