top of page

LICENZIAMENTO PER INIDONEITA’ FISICA SOPRAVVENUTA

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Quando le mutate condizioni fisiche del lavoratore possono portare al licenziamento dello stesso ?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro in questo articolo analizza un aspetto controverso in materia di licenziamento nel rapporto a termine per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore commentando una recente sentenza della Cassazione (Cass. Sez. Lav. 28 giugno 2013, n. 16414- Pres. Stile; Rel. Nobile; P.M. Corasantini; Ric. P.S.; RES. Ministero della Pubblica Istruzione).

L’Avvocato del Lavoro preliminarmente chiarisce che, la legittimità del licenziamento per parziale inidoneità fisica allo svolgimento della prestazione lavorativa deve essere valutata in base all’esistenza o meno di un interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, da verificarsi, su una base obiettiva, avendo riguardo sia alle caratteristiche, anche dimensionali, dell’azienda, sia al tipo di mansione affidata al dipendente.

Nel caso di specie, con un ricorso proposto da un collega Avvocato del Lavoro, una dipendente di una scuola media chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento, per sopravvenuta inidoneità fisica.

Leggendo le deduzioni dell’Avvocato del Lavoro, il licenziamento era stato motivato sulla base della decisione della commissione medica, che ne aveva dichiarato l’inidoneità in modo permanente alle mansioni sinora svolte.

Successivamente, a seguito delle lamentele mosse dalla lavoratrice, la commissione medica aveva rivalutato la propria decisione, dichiarando la ricorrente non idonea al solo svolgimento delle mansioni più faticose.

Il giudice di primo grado accertava l’illegittimità del licenziamento e, conseguentemente, il diritto della lavoratrice al riconoscimento delle retribuzioni maturate dalla data di interruzione del rapporto sino alla naturale scadenza, l’illegittimità della cancellazione dalla graduatoria provinciale, nonché il conseguente diritto ad ottenere il reinserimento nella stessa e alla riassunzione in servizio in ragione della posizione occupata.

Non entrando nei dettagli processuali del caso di specie, l’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino chiarisce come la lavoratrice abbia visto rigettarsi il ricorso proposto, in quanto i Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto correttamente applicato il principio di diritto (già affermato in Cass. Sez. Lav. n. 3276/2009) secondo cui il rapporto di lavoro a tempo determinato può essere legittimamente risolto ai sensi dell’Articolo 1453 c.c., quando l’inidoneità fisica comporta il venir meno di un interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative.

L’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino specifica che la sussistenza dell’interesse deve essere valutata in forza dei principi di correttezza e buona fede. Pertanto nel caso di specie, la legittimità del licenziamento trova una fonte di giustificazione nel fatto che l’iscritto nella graduatoria permanente viene chiamato a ricoprire un posto vacante nell’organico personale e pertanto deve essere in grado di ricoprire tutte le specifiche mansioni che quel posto richiede, con la conseguenza che, in caso di inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni, l’assunzione non risulta più giustificata.

Pertanto, solo rivolgendosi ad un esperto Avvocato del Lavoro, il lavoratore potrà sapere preventivamente quando il licenziamento nel rapporto a termine per inidoneità fisica sopravvenuta sia legittimo o meno.

Vuoi saperne di più e scoprire se anche tu puoi impugnare il licenziamento per licenziamento del rapporto per sopravvenuta inidoneità fisica ed ottenere il relativo risarcimento e/o reintegrazione nel posto di lavoro?

Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Non ci sono ancora tag.
bottom of page