DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
In quali casi un lavoratore può presentare dimissioni per giusta causa, ottenendo la disoccupazione ?
-risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro in questo articolo analizza un aspetto controverso in materia di risoluzione del rapporto di lavoro: le dimissioni per giusta causa.
L’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino chiarisce che le dimissioni per giusta causa sono disciplinate dall’articolo 2119 c.c., il quale prevede il diritto di recedere immediatamente dal rapporto di lavoro, senza obbligo di dare il preavviso, qualora si verifichino gravi cause o siano posti in essere gravi inadempimenti da parte del datore di lavoro, tali da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria del rapporto, (Cass. 17 dicembre 1997, n. 12768)
In altre parole le dimissioni per giusta causa implicano la presenza di un fatto che comprometta la normale prosecuzione del rapporto di lavoro.
Entrando nei dettagli dell’argomento in oggetto, è doveroso specificare che la valutazione dell'effettiva gravità dell'inadempimento del datore di lavoro ai suoi obblighi contrattuali è rimessa al sindacato del giudice del merito (Cass. 18 ottobre 2002, n. 14829). Dunque, la comunicazione delle dimissioni per giusta causa deve essere formulata in maniera chiara e univoca da parte del lavoratore (“mi dimetto per giusta causa” oppure “conferisco le dimissioni per giusta casa”)
Nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa individuate dalla giurisprudenza, ritroviamo ad esempio:
il mancato o ritardato pagamento della retribuzione
omesso versamento dei contributi
molestie sessuali perpetrate dal datore di lavoro nei confronti del dipendente
demansionamento del lavoratore tale da creare un pregiudizio al bagaglio professionale del lavoratore.
L’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino chiarisce come la reazione del lavoratore deve necessariamente essere immediata, essendo l’impossibilità della prosecuzione anche provvisoria del rapporto un presupposto imprescindibile affinché le dimissioni per giusta causa siano legittime, salvo che il differimento sia giustificato, in via del tutto eccezionale ma comunque per un periodo brevissimo di tempo. (Trib. Grosseto 30 marzo 2005).
L’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino ricorda come le dimissioni per giusta causa consentano al lavoratore di accedere alla disoccupazione (Naspi).
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