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SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO: IL DATORE PUO’ VIETARE LE SIGARETTE ELETTRONICHE?

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Il datore di lavoro può vietare che un lavoratore utilizzi la sigaretta elettronica nel luogo in cui si svolge l’attività lavorativa?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano un tema di rilevante importanza ed interesse: l’uso delle sigarette elettroniche sul posto di lavoro.

Il Ministero del Lavoro chiarisce che ai lavoratori che fanno uso della sigaretta elettronica sul posto di lavoro non è applicabile il divieto di fumo previsto dalla Legge Sirchia del 2003 a tutela della salute dei non fumatori, (Ministero del lavoro, Commissione per gli interpelli sulla sicurezza. Risposta a interpello 24.10.2013, n. 15)

Il parere ministeriale, in risposta ad un quesito posto, si è pronunciato sull’applicabilità della normativa in tema di divieto di fumo anche ai fumatori delle c.d. «sigarette elettroniche».

L’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino chiariscono che non sono ancora disponibili relazioni scientifiche chiare e consolidate circa il grado di nocività del fumo passivo «elettronico», nonostante sia certa la presenza, in quasi tutti i dispositivi in commercio, di nicotina potenzialmente dannosa per la salute; nonostante ciò il Ministero resta fedele all’orientamento europeo esistente di considerare le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione della Direttiva 2001137/Ce in materia di tabacco, in quanto non contenenti appunto tabacco e che dunque, in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall’Articolo 51 della Legge n. 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori.

Tuttavia, il datore di lavoro ha la facoltà di adottare, nell’ambito della propria organizzazione, anche una regolamentazione di senso diametralmente opposto, vietando l’uso delle sigarette elettroniche in ambienti chiusi o in presenza di altri lavoratori. La discrezionalità di cui gode il datore di lavoro deriva dalle responsabilità oggettive che gravano su di esso, le quali sono espressamente previste e disposte dall’Articolo 2087 c.c.

Pertanto, il datore di lavoro può vietare l’utilizzo delle sigarette elettroniche nel luogo in cui si svolge l’attività lavorativa proprio per prevenire possibili rischi, specie in considerazione nella mancanza di opinioni scientifiche che rassicurino.

L’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino sottolineano che il rischio di adottare prassi aziendali permissive da parte del datore di lavoro, potrebbe nel futuro, ritorcersi gravemente contro, e che dunque le aziende dovrebbero adottare un atteggiamento diligente e previdente in merito a tale tematica. Resta inteso che, qualora il datore di lavoro intendesse consentire liberamente il fumo «elettronico», si renderà comunque necessario procedere ad un’attenta valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti in tema di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Vuoi saperne di più e scoprire se un datore di lavoro ha la facoltà di vietare l’utilizzo della c.d. «sigaretta elettronica» sul posto di lavoro? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino! (Link a contatti)

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