INFORTUNIO IN MISSIONE E/O TRASFERTA: QUANDO IL LAVORATORE E’ SOTTO COPERTURA INAIL
L’Avvocato del Lavoro commenta:
Un evento lesivo occorso al lavoratore in missione e/o trasferta può essere qualificato come infortunio?
-risponde l’Avvocato del Lavoro di Torino.
Cari lettori, il nostro Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizza un tema rilevante in merito all’infortunio in missione e/o trasferta commentando una recente circolare dell’Inail (Circolare 23.10.2013, n. 52)
L’Avvocato del Lavoro chiarisce che l’Inail, nella circolare 52/2013, fa il punto sugli infortuni cd. “in itinere”, avvenuti cioè in missione e trasferta durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, nonché eventualmente durante il tragitto dall’albergo del luogo in cui la missione e/o trasferta deve essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l’attività lavorativa. In tal senso vengono anche forniti chiarimenti in merito all’indennizzabilità degli infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente.
Il nostro Avvocato del Lavoro di Torino ricorda pertanto che l’assicurazione Inail comprende anche l’infortunio «in itinere», ovverossia quello occorso ai lavoratori durante il «normale percorso», di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, che collega due luoghi di lavoro qualora il lavoratore abbia più rapporti di lavoro, di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, in mancanza di un servizio di mensa aziendale, come stabilito dalla Cass. 24 settembre 2010, n. 20221.
Inoltre l’Inail ha precisato che l’incidente avvenuto all’interno di pertinenze ed aree comuni del luogo di lavoro deve essere qualificato come infortunio sul lavoro e non come infortunio «in itinere».
Per normale percorso si intende l’itinerario più breve dall’abitazione alla sede di lavoro. Pertanto ai fini dell’indennizzabilità, spetta al lavoratore – tramite l’ausilio di un buon avvocato del lavoro che lo assiste - provare l’inagibilità o difficoltà di percorrere la via ordinaria per accedere o uscire dal luogo di lavoro. In merito, ad esempio, la giurisprudenza non ha riconosciuto come infortunio «in itinere», e dunque non indennizzabile, l’infortunio occorso ad un lavoratore affetto da handicap che, uscendo dall’azienda accompagnato dal padre, invece di utilizzare la via normale adeguatamente attrezzata in termini di sicurezza, utilizzò un’altra via destinata non al passaggio dei dipendenti ma al carico e scarico delle merci. Secondo il giudice, l’incidente avvenne a causa di questa scelta non necessitata e del tutto anomala e imprudente (Cass., 26 marzo 2010 n. 7373)
Il nostro Avvocato del Lavoro di Torino e Milano approfondisce poi il tema dell’indennizzabilità, analizzando la giurisprudenza più recente la quale stabilisce che per l’indennizzabilità dell’infortunio «in itinere» occorre che esso si verifichi nel tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro, e che il percorso venda effettuato a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato. In tale ultimo caso, l’utilizzo di un mezzo di trasporto privato espone il lavoratore ad un maggiore rischio di infortunio. Pertanto, in tali casi, l’assicurazione opera purchè esso sia necessario in quanto manchino mezzi di traporto pubblici oppure, esistano mezzi pubblici ma non consentano la puntuale presenza sul luogo di lavoro o siano eccessivamente disagevoli o gravosi in relazione alle esigenze di vita famigliare del lavoratore- (Cass., 7 marzo 3008, n. 6210)
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