PROPORZIONALITA’ DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
Esistono dei criteri a cui un datore di lavoro debba attenersi prima di intimare un licenziamento disciplinare per appropriazione indebita?
-risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, il nostro Avvocato del Lavoro di Milano in questo articolo analizza un aspetto controverso in materia di licenziamento disciplinare commentando una recente sentenza della Cassazione (Cass. Sez. Lav. 30 settembre 2013, n. 22321).
L’Avvocato del Lavoro preliminarmente chiarisce che, è da considerarsi sproporzionata la sanzione disciplinare del licenziamento intimato al dipendete che si sia appropriato indebitamente del rimborso spese del collega, qualora il lavoratore abbia poi tentato immediatamente di riparare il danno, offrendo in restituzione la somma percepita.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ribaltava la decisione del Giudice di merito, il quale aveva rigettato l’impugnazione proposta dal lavoratore riguardo al licenziamento intimatogli per indebita percezione di somme richieste a titolo di rimborso spese di viaggio, sostenute in realtà da altro dipendente.
In particolar modo, la Corte di Appello aveva affermato che la gravità del fatto, dipendeva, in modo prevalente, dalla condotta del lavoratore, il quale seppur arrecando un danno economico minimo al datore di lavoro, aveva finito per ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti.
Pertanto, un collega Avvocato del Lavoro di Torino impugnava la sentenza di secondo grado emanata in quanto secondo lo stesso, era stato commesso un errore da parte dei giudici che non avrebbero tenuto conto, da una parte, della tenuità del danno posto a fondamento del provvedimento di licenziamento intimato al lavoratore e, dall’altra, della trentennale condotta irreprensibile osservata fino alla soglia del pensionamento, nonché l’offerta di riparazione del danno economico causato.
La Suprema Corte raccoglieva il ricorso proposto dall’Avvocato del Lavoro di Torino, sottolineando l’errore dei Giudici di Appello nel ravvisare la dolosità del comportamento tenuto dal lavoratore, consistente nell’appropriazione indebita di una somma di denaro già erogata allo stesso titolo di rimborso spese di viaggio ad altro dipendente; ciò poiché, nel giudizio di merito non era stata raggiunta la piena prova con riferimento alla veridicità o meno della circostanza che il lavoratore avesse tentato di porre rimedio al fatto illecito inizialmente preordinato in danno al datore di lavoro, sebbene il lavoratore, al contrario, avesse insistito nel sostenere la spontaneità della sua offerta di restituzione, a sostegno della invocata buona fede, ricondotta alla erroneità della richiesta di rimborso.
In conclusione, l’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino chiarisce che nel caso di specie, la contraddizione in cui era incorsa la Corte incideva sia sulla valutazione dell’elemento soggettivo della gravità del comportamento addebitato al lavoratore, sia sul giudizio di proporzionalità della sanzione inflitta.
Infatti, in merito alla proporzionalità del licenziamento disciplinare viene in considerazione ogni condotta che sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto di lavoro possa risolversi in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante l’influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento della prestazione lavorativa e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti in maniera tale da conformare il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza.
Solo rivolgendosi ad un esperto Avvocato del Lavoro, il lavoratore potrà sapere preventivamente se un datore di lavoro nell’intimare il lavoratore un licenziamento disciplinare abbia valutato in modo proporzionale il danno economico subito e la condotta dolosa posta in essere dal lavoratore.
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