LICENZIAMENTO COLLETTIVO E CONTROLLO GIUDIZIALE
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
Esistono dei criteri di valutazione in materia di licenziamenti collettivi per riduzione del personale?
-risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro in questo articolo analizza un aspetto controverso in materia di licenziamento collettivo commentando una recente sentenza della Cassazione (Cass. Sez. Lav. 8 ottobre 2013, n. 22873).
L’Avvocato del Lavoro di Torino preliminarmente chiarisce che, in materia di licenziamenti collettivi per riduzione del personale, avendo gli Artt. 4 e 5 della Legge n. 223/1991 previsto la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione della mobilità, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede di contenzioso non riguardano più specifici motivi di riduzione del personale, ma unicamente la correttezza procedurale dell’operazione.
Con la sentenza oggetto dell’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino, la Corte di Cassazione ribaltava la decisione del Giudice di merito, che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento collettivo per riduzione di personale.
In particolare la Corte aveva fondato la decisione su due aspetti fondamentali: un primo aspetto riguardante la «non autenticità» del licenziamento collettivo a suo dire comprovata da nuove assunzioni, la seconda, verteva sulla violazione dell’Art. 4 della Legge n. 223/1991 in ipotesi determinata dall’indicazione, nella comunicazione in cui si individuava il criterio della pensionabilità, dei soli lavoratori licenziati senza comparizione con il rimanente organico.
In particolar modo, la Cassazione aveva precisato che, a seguito della rigorosa procedimentalizzazione attuata dalla Legge n. 223/1991, si è passati da un controllo giurisdizionale effettuato ex post, ad un controllo dell’iniziativa imprenditoriale