LICENZIAMENTO COLLETTIVO E APPRENDISTI
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
Il datore di lavoro può licenziare un apprendista?
-risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino in questo articolo analizza un tema di rilevante importanza ed interesse: il licenziamento collettivo e gli apprendisti, commentando una sentenza della Corte di Appello di Bari (4 luglio 2013).
L’Avvocato del Lavoro chiarisce che da un lato è possibile licenziare l’apprendista, ad esempio per giustificato motivo oggettivo (ovvero, per ragioni afferenti alla riorganizzazione aziendale, in ogni caso ai sensi dell’Art. 3 della Legge n. 604/1966, non vi è ragione alcuna per cui si possa procedere ad un licenziamento collettivo anche nei confronti di un apprendista.
La sentenza oggetto di analisi si occupava della questione, molto poco trattata in giurisprudenza, della possibilità di ricomprendere anche gli apprendisti tra i lavoratori destinatari di riduzione del personale, applicando anche a queste figure professionali i criteri legali o convenzionali per la scelta delle unità da licenziare.
L’attenzione si è incentrata, in particolar modo, sul dubbio che l’apprendista, assunto anche per compiere un percorso formativo a durata prestabilita, possa - prima della scadenza dell’apprendistato - essere licenziato per ragioni oggettive come qualsiasi altro lavoratore ed a questi essere comparato in caso di licenziamento collettivo.
L’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino sottolinea l’assenza di una chiara presa di posizione da parte del legislatore sulla assoggettabilità o meno dell’apprendistato alle regole del licenziamento collettivo; nel caso in esame il giudizio ha visto contrapporsi la tesi dell’avvocato del lavoratore il quale propendeva per la non inclusione dell’apprendista nel novero dei licenziandi ex Art. 24 Legge 223/1991, contro invece la tesi dell’azienda che tale inclusione ha invece fermamente sostenuto.
Secondo la Corte, l’apprendistato è un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la caratteristica aggiuntiva e peculiare della causa formativa.
L’apprendista a differenza degli altri operatori qualificati, osserva una adeguata formazione volta ad acquisire una specifica professionalità; ricordando che durante il periodo formativo l’apprendista svolge attività lavorativa volta alla sua formazione, egli sicuramente ricopre una posizione lavorativa precisa ed esattamente individuabile nell’organico aziendale.
Pertanto, il profilo formativo non può impedire, di per sé, che anche l’apprendista sia legittimamente destinatario di un licenziamento per ragioni oggettive, individuabile o collettivo; diverso invece, è considerare che le esigenze di carattere oggettivo dal lato aziendale poste a giustificazione del licenziamento debbano essere vagliate con particolare rigore, anche in termini di coerenza e di effettività della scelta secondo i criteri della correttezza e della buona fede. Tale verifica è ancor più importante allorquando sia interessato il lavoratore in apprendistato, nei cui confronti il datore di lavoro aveva assunto anche un impegno di formazione nel contratto di assunzione, proprio per questo impegno, viene disciplinata dall’ordinamento con costi più convenienti per chi assume.
Vuoi saperne di più e scoprire se un datore di lavoro ha la facoltà di licenziare un apprendista? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!
