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LICENZIAMENTO COLLETTIVO E APPRENDISTI

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Il datore di lavoro può licenziare un apprendista?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino in questo articolo analizza un tema di rilevante importanza ed interesse: il licenziamento collettivo e gli apprendisti, commentando una sentenza della Corte di Appello di Bari (4 luglio 2013).

L’Avvocato del Lavoro chiarisce che da un lato è possibile licenziare l’apprendista, ad esempio per giustificato motivo oggettivo (ovvero, per ragioni afferenti alla riorganizzazione aziendale, in ogni caso ai sensi dell’Art. 3 della Legge n. 604/1966, non vi è ragione alcuna per cui si possa procedere ad un licenziamento collettivo anche nei confronti di un apprendista.

La sentenza oggetto di analisi si occupava della questione, molto poco trattata in giurisprudenza, della possibilità di ricomprendere anche gli apprendisti tra i lavoratori destinatari di riduzione del personale, applicando anche a queste figure professionali i criteri legali o convenzionali per la scelta delle unità da licenziare.

L’attenzione si è incentrata, in particolar modo, sul dubbio che l’apprendista, assunto anche per compiere un percorso formativo a durata prestabilita, possa - prima della scadenza dell’apprendistato - essere licenziato per ragioni oggettive come qualsiasi altro lavoratore ed a questi essere comparato in caso di licenziamento collettivo.

L’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino sottolinea l’assenza di una chiara presa di posizione da parte del legislatore sulla assoggettabilità o meno dell’apprendistato alle regole del licenziamento collettivo; nel caso in esame il giudizio ha visto contrapporsi la tesi dell’avvocato del lavoratore il quale propendeva per la non inclusione dell’apprendista nel novero dei licenziandi ex Art. 24 Legge 223/1991, contro invece la tesi dell’aziend