LICENZIAMENTI: A VOLTE L’EMAIL NON BASTA!
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
Il datore di lavoro ha la possibilità di utilizzare le e-mail del lavoratore per procedere con un licenziamento nei suoi confronti?
-risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano in questo articolo analizza un tema che riguarda un argomento molto particolare ed attuale ovvero il licenziamento conseguente al contenuto di determinate e-mail del lavoratore, commentando una recentissima sentenza della Cassazione (Cass. Sez. Lav. 8 marzo 2018, n. 5523).
In tema di posta elettronica, l’Avvocato del Lavoro di Milano preliminarmente chiarisce che è illegittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore dipendente fondato esclusivamente su messaggi contenuti all’interno della sua Posta Elettronica aziendale, in quanto l’autore non è identificabile con sicurezza. Indispensabile eseguire tale precisazione in quanto solo la Posta Elettronica Certificata (Pec) o la firma digitale garantisce l’integrità del documento, mentre la tradizionale mail, almeno in astratto, risulta modificabile e, in base al Codice dell’Amministrazione Digitale costituisce soltanto un «documento informatico» liberamente valutabile dal giudice.
Nel caso analizzato brevemente dal Nostro Avvocato del Lavoro di Milano, il Tribunale respingeva il ricorso presentato da un datore di lavoro diventando dunque, definitiva la condanna della società.
L’unica prova per ascrivere al lavoratore i fatti oggetto di contestazione, risultava essere la Posta elettronica dello stesso, la quale nel nostro sistema codicistico assume una «dubbia valenza probatoria”. Pertanto, in assenza di riscontri certi sul coinvolgimento dell’incolpato, non è stato possibile avanzare in capo al dirigente il licenziamento per responsabilità oggettiva.
Per chiarezza espositiva, l’Avvocato del Lavoro di Milano evidenzia come la definizione di documento informativo è contenuta all’interno dell’Art 1, comma primo, lettera p), del D.lgs.82/2005, il quale stabilisce che il «documento elettronico contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti».
Pertanto, non vi sono dubbi circa i limiti gravanti sull’efficacia probatoria dell’e-mail tradizionale, la quale va distinta dalla Posta Elettronica Certificata: in base all’Art. 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale solo il documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, fa piena prova fino a querela di falso come la scrittura privata ex Art. 2702 Codice Civile.
La Posta Elettronica non certificata, dunque, come ogni altro documento informatico, risulta liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell’Art. 20 del D.lgs. 82/2005; spetta, pertanto, all’autorità giudiziaria verificare se i messaggi possiedono le caratteristiche oggettive per soddisfare il requisito della forma scritta per qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
Vuoi saperne di più e scoprire se anche tu hai la possibilità di richiedere il risarcimento del danno provocato dal datore di lavoro che ha inoltrato il licenziamento mediante Posta Certifica non autorizzata? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!
