LICENZIAMENTO PER DIFFAMAZIONE SU FACEBOOK
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
E’ possibile che un lavoratore possa essere licenziato a seguito dell’utilizzo di frasi diffamatorie e lesive del buon nome dell’azienda su Facebook?
-risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano un tema estremamente attuale, il quale ha come oggetto il licenziamento di un lavoratore a seguito dell’utilizzo di frasi diffamatorie e lesive del buon nome dell’azienda su Facebook analizzando una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro sentenza 10280/2018).
L’Avvocato del Lavoro preliminarmente chiarisce che è da considerarsi legittimo il licenziamento del lavoratore che su Facebook utilizzi frasi diffamatorie e lesive del buon nome dell’azienda tutto ciò in linea con quanto previsto dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, la quale con la sentenza n. 10280/2018 ha sancito il principio di diritto secondo cui la diffamazione costituisce una giusta causa di licenziamento per il lavoratore che sfogandosi su Facebook scrive frasi diffamatorie e lesive tali da recidere irrimediabilmente il vincolo fiduciario nel rapporto di lavorativo. Con tale pronuncia la Cassazione ha, infatti, sottolineato la potenzialità del social network di raggiungere molte persone ed altresì di influenzare, nel caso di specie, i soggetti che ne fanno utilizzo.
La Corte riteneva la condotta tenuta dal lavoratore fosse strettamente ricollegabile al delitto di diffamazione il quale incrina, irrimediabilmente, il rapporto nonché vincolo fiduciario essenziale al rapporto di lavoro e pertanto giusta causa di licenziamento.
Il lavoratore proponeva avverso tale decisione ricorso per Cassazione il quale veniva rigettato dalla Corte Suprema con il principio di diritto sopra esposto.
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