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E’ VALIDO IL LICENZIAMENTO VIA WHATSAPP?

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

E’ da considerarsi legittimo sotto il profilo formale il licenziamento comunicato al lavoratore tramite WhatsApp?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano in questo articolo analizza un tema di estrema attualità in merito al recesso via WhatsApp, commentando una recente sentenza della Corte di Appello di Roma del 23 aprile 2018

L’Avvocato del Lavoro chiarisce che il recesso mediate WhatsApp è da ritenersi efficace perché rispetta la forma richiesta dall’Art. 2 della Legge 604/1966.

Altresì, l’Avvocato del Lavoro di Milano specifica che la pronuncia dei giudici impone una profonda riflessione in merito al tema della Net Generation, alla quale, ormai, apparteniamo tutti.

Purtroppo, o per fortuna, l’avvento degli smartphones e delle relative App (incluse quelle relative alla messaggistica istantanea come quella in oggetto) ha, inevitabilmente, influenzato i rapporti di lavoro, e non solo,, sia per quanto concerne la fase di assunzione (vedi il ruolo fondamentale assunto da Linkedln nella fase di recruitment), sia durante l’effettivo svolgimento del rapporto di lavoro e sia in occasione della sua cessazione.

Nel caso di cui l’Avvocato del Lavoro di Milano si occupa in questo articolo, una lavoratrice conveniva in giudizio il proprio ex datore di lavoro per chiedere la reintegrazione in forza del licenziamento intimatole a mezzo WhatsApp. Il Tribunale, nella prima fase sommaria, rigettava la domanda di reintegrazione.

Nella fase di appello, la Corte di Roma ribadiva la piena validità del licenziamento intimato via WhatsApp, seguendo delle linee di diritto ben specifiche e dettagliate:

  • I negozi giuridici sono a forma libera, salvo eccezioni e, in materia di licenziamento, la legge vuole che la volontà risolutiva del contratto sia «comunicata per iscritto», senza ulteriori previsioni limitative per il datore di lavoro;

  • La dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario “

Nel caso di specie, entrambi i requisiti sono stati ampiamente perfezionati nel caso di specie. La forma del licenziamento non implica, infatti, la necessità di adottare formule sacrali: dunque, è sufficiente che la volontà del datore di lavoro di recedere dal rapporto sia comunicata espressamente in forma scritta.

Invero, diversi precedenti giurisprudenziali hanno ritenuto sufficiente nonché valida la comunicazione del licenziamento inviata mediante WhatsApp in considerazione del fatto che il messaggio inviato da tale strumento (seppur informatico) è un documento scritto, altresì rivolto a un destinatario specifico e, pertanto, idoneo a integrare una valida comunicazione di licenziamento e, quindi, a interrompere il rapporto di lavoro.

Ciò detto, in conclusione, per quanto la comunicazione via WhatsApp possa, dal punto di vista datoriale, risultare più efficiente o quanto meno più rapida, va comunque considerato che forme più tradizionali possano evitare eventuali contestazioni sulla validità o meno dell’atto di recesso nonché sull’inequivocabilità del suo contenuto.

Vuoi saperne di più e scoprire se è da ritenersi valido un licenziamento mediante WhatsApp e dunque richiedere la reintegra? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

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