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LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE IN MALATTIA E’ NULLO SE ANTICIPATO

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Può un datore di lavoro comunicare ad un proprio dipendente il licenziamento ancorché il medesimo si appresti ad ultimare il periodo di comporto?

-risponde l’Avvocato del Lavoro:

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano il tema del licenziamento laddove lo stesso fosse intimato mentre il lavoratore è in malattia e dunque prima della fine del periodo di comporto (ovvero il periodo durante il quale il lavoratore malato mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro), analizzando una recentissima sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 12568/2018).

L’Avvocato del Lavoro di Milano preliminarmente chiarisce che è da considerarsi nullo il licenziamento del dipendente intimato durante la malattia prima della fine del periodo di comporto.

Nel caso portato all’attenzione dei lettori, il datore di lavoro era receduto dal rapporto di lavoro non appena ricevuto il certificato di malattia recante una prognosi tale da determinare il superamento del periodo massimo di conservazione del posto, senza dunque attendere il suo compiuto esaurimento. Secondo la recente pronuncia della Suprema Corte, il licenziamento intimato per superamento del comporto prima della scadenza dello stesso deve considerarsi necessariamente nullo «per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110, comma 2, codice civile», atteso che all’atto della comunicazione di recesso il presupposto legittimante il licenziamento non si è ancora realizzato.

A tal proposito, la giustificazione adottata dalla Corte verte principalmente sull’effetto del provvedimento il quale può essere anticipato rispetto alla scadenza del certificato di malattia solo se è basato su un motivo diverso dalla malattia stessa.

Nel caso in esame, poco conta che tale presupposto si sarebbe potuto realizzare successivamente. I requisiti di validità del recesso, infatti, devono sussistere al momento in cui lo stesso viene intimato.

Pertanto, la sentenza n. 12568/2018 risolve una questione pratica che spesso è dato incontrare: se, infatti, l’articolo 2110 c.c. dispone che in caso di malattia del lavoratore il datore ha diritto di licenziarlo solamente una volta trascorso il periodo di comporto, la legge tace in ordine alla sorte del licenziamento intimato prima che tale periodo sia effettivamente trascorso.

Pertanto, il licenziamento è da intendersi inevitabilmente nullo ogniqualvolta trovi la sua causa nel superamento di un periodo di comporto non verificatosi, mentre qualora intimato per altra ragione in presenza della quale l’ordinamento consente il recesso datoriale dovrà essere considerato meramente inefficace sino all’esaurimento del comporto, ovvero fino a quando perduri la malattia del lavoratore.

Vuoi saperne di più e scoprire se il datore di lavoro può intimare un licenziamento durante il periodo di malattia (c.d. periodo di comporto)? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

PAROLE CHIAVE:

Avvocato del Lavoro Torino, Licenziamento Nullo, Licenziamento del dipendente in malattia, Licenziamento durante il comporto

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