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STOP AL CONTANTE: COME POSSONO ESSERE PAGATI GLI STIPENDI?

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 205/2017 qual è l’obbligo a cui il datore di lavoro deve sottostare in virtù della retribuzione e delle sue modalità ?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano in questo articolo analizza un tema di estrema attualità riguardante l’obbligo di tracciabilità sugli stipendi in virtù dell’entrata in vigore della Legge 205/2017, la quale impone il divieto di retribuzione in contanti, mirando, dunque, a reprimere comportamenti elusivi posti in essere dal datore di lavoro e non solo.

L’Avvocato del Lavoro di Milano chiarisce che secondo le disposizioni dell’Art. 1 commi 904 – 914, della Legge 205/2017, a partire dal 1 luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni suo anticipo attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  • Bonifico su conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

  • Strumenti di pagamento elettronico;

  • Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso si suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Sul punto, l’Avvocato del Lavoro di Milano specifica che la corresponsione dello stipendio in contanti rimane possibile ma soltanto se il pagamento avviene presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto il conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento. Le indicazioni al personale su questa materia sono state impartire dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 02/2018

Pertanto, stante il tenore della norma, poiché si fa esplicito riferimento al termine «retribuzione», sembrerebbero rimanere esclusi da tale divieto i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporto autonomi di natura occasionale. Appare opportuno ritenere che, sebbene non vi sia un chiaro riferimento ministeriale, per quanto riguarda la corresponsione di anticipi di cassa in contanti per sostenere le piccole spese, restino ammessi, non costituendo parte di retribuzione ed essendo supportati da documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

Entrando nel dettaglio della Legge che l’avvocato del Lavoro di Milano si presta a commentare, secondo tale previsione normativa i datori di lavoro o i committenti non potranno corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia di lavoro instaurato.

Con tale ultima definizione, il legislatore ha inteso ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’Art. 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto.

Rientranti all’interno della categoria dei rapporti oggetto di stop al contante vi sono anche quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, in base alle Legge 142/2001.

Sono, dunque, esenti dal rispetto dell’obbligo esclusivamente i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e quelli di lavoro domestico.

Da ultimo, per il datore di lavoro o committente che viola il divieto di retribuzione in contanti è prevista la sanzione pecuniaria da Euro 1.000,00 a 5.000,00, che si aggiunge alle eventuali condotte penalmente rilevanti.

Vuoi saperne di più e scoprire se il tuo datore di lavoro sta violando un obbligo di Legge? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino! (Link a contatti)

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