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UNIONI CIVILI E RAPPORTO LAVORO: QUALI DIRITTI?

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

La legge sulle unioni civili ha inciso sul mondo del lavoro? Quali sono i suoi effetti?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano la ben nota legge sulle unioni civili e i numerosi effetti per quanto riguarda il mondo del lavoro, stante il progressivo aumento di coloro che possono far valere diritti prima riservati ai soli coniugati.

L’Avvocato del Lavoro di Milano preliminarmente chiarisce che tale Legge prevede espressamente l’assicurare l’effettività della tutela dei diritti e l’adempimento degli obblighi derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Diversamente, nel codice civile non è prevista nessuna automatica equiparazione con il matrimonio, il quale può avvenire solo in presenza di un espresso richiamo.

Pertanto, il lavoratore che deciderà di unirsi civilmente con un partner, anche dello stesso sesso, per usufruire dei diritti prima riservati alle sole coppie sposate, dovrà presentare al datore di lavoro il certificato attestante lo status di “unito civilmente” il quale dimostrerà l’unione costituita e allo stesso tempo conterrà i dati anagrafici delle parti, il regime patrimoniale prescelto e la residenza. A questo punto l’azienda, dovrà, necessariamente, ritenere il partner alla stregua di un coniuge lavoratore/lavoratrice.

Per quanto concerne il TFR, il combinato disposto degli articoli 2118 e 2120 c.c. prevedono le disposizioni inerenti il pagamento del TFR e dell’indennità relativa quantificata nella misura del preavviso, che andranno corrisposte, in caso di morte del lavoratore, anche al suo partner con il quale si è unito civilmente. Più nel dettaglio, è inoltre applicabile all’unito civilmente quanto previsto dalla Legge delle unioni civili per la quale all’ex coniuge divorziato e non risposatosi, titolare di assegno divorzile, potrà essere corrisposto il 40% del TFR percepito dall’altro coniuge all’atto di cessazione del rapporto di lavoro. Tale percentuale va riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Mentre per quanto riguarda le ferie matrimoniali potrà applicarsi alle coppie unite civilmente anche la disciplina riguardante le tipologie di ferie matrimoniali; pertanto sia quella indennizzata dall’Inps, sia quella prevista, nella generalità dei casi, dai vari Ccnl di categoria.

L’Avvocato del Lavoro di Milano ricorda che relativamente alla materia della reversibilità della pensione ai soggetti si cui alle unioni civili, è altresì riconosciuto il diritto all’ottenimento della reversibilità pensione; dunque, il relativo assegno corrisposto dall’Inps secondo la normativa attualmente in vigore. Inoltre, al coniuge o compagno, spetta il 60% della pensione del defunto salvo eventuali riduzioni.

Ma ancora, quanto disposto dal TUIR è ammissibile anche nell’ambito delle unioni civili. La norma prevede la possibilità di detrarre dall’imposta lorda diversi importi per carichi di famiglia, tra cui figura anche la somma relativa al coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

Relativamente ai permessi per motivi familiari e per assistenza a disabili i soggetti uniti civilmente potranno richiedere, un permesso familiare per assentarsi dal luogo di lavoro per tre giorni allorquando sussistano gravi motivi familiari.

Da ultimo, è applicabile alle coppie unite civilmente anche il congedo biennale previsto per il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata.

Vuoi saperne di più e scoprire quali siano i diritti delle coppie unite civilmente? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

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