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FALLIMENTO E TFR

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Cosa succede al TFR se l’azienda chiude per fallimento e come può agire il lavoratore per recuperarlo?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano il tema riguardante l’ottenimento del TFR nel momento in cui l’azienda chiuda per fallimento.

L’Avvocato del Lavoro preliminarmente chiarisce che in caso di fallimento volontario o richiesto su istanza dei creditori per insufficienza di attivo, se il datore di lavoro è una società a responsabilità limitata o per azioni, il lavoratore può chiedere l’intervento del Fondo di garanzia: esso è un particolare fondo appositamente istituito presso l’Inps.

L’Inps potrà però corrispondere al lavoratore unicamente:

  • le ultime tre mensilità di stipendio (a condizione che il rapporto di lavoro non sia cessato prima di un anno dalla data di presentazione del ricorso per il fallimento);

  • tutto il TFR maturato dal dipendente alla data di fallimento dell’azienda.

Affinchè il TFR venga pagato da parte dell’Inps occorre che il credito del lavoratore risulti però già accertato. Il che, in termini pratici, si traduce:

  • nel caso di fallimento: ci deve essere stata (e conclusasi) la cosiddetta “udienza di verifica dello stato passivo”. In essa il giudice delegato, a seguito di apposito atto depositato dall’Avvocato del Lavoro per conto del proprio lavoratore assistito, accerta tutti i crediti intervenuti al fallimento e che hanno chiesto l’ammissione al passivo e, dopo aver redatto una sorta di schema degli ammessi, dichiara esecutivo lo stato passivo. Solo con l’emissione di questo provvedimento, decorsi 30 giorni per eventuali opposizioni, il lavoratore potrà chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia;

  • nel caso di rigetto dell’istanza di fallimento per insussistenza dei presupposti per l’ammissione alla procedura, o in caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, non essendo intervenuta la verifica dello stato passivo, è necessario che il lavoratore abbia ottenuto, tramite il proprio Avvocato del Lavoro un decreto ingiuntivo o una sentenza del tribunale che abbia accertato il proprio credito.

A tal proposito è intervenuta una precisazione dell’Inps: con la riforma del diritto fallimentare , non è più necessario procedere alla verifica dello stato passivo qualora risulti che non vi sia (o non possa essere acquisito) attivo da distribuire ai creditori intervenuti al passivo del fallimento. Questo significa che non vi può essere né un’udienza di verifica dello stato passivo, né tantomeno un provvedimento che dichiara esecutivo lo stato passivo. Come fanno, allora, i lavoratori a chiedere il pagamento al Fondo di Garanzia dell’Inps? È l’Inps stesso a chiarirlo: quando il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata o per azioni, poiché la legge prevede la cancellazione dal Registro delle Imprese in caso di chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, stante l’impossibilità di tentare azioni esecutive contro un soggetto estinto, è sufficiente che il lavoratore, desideroso di ottenere il pagamento del Tfr, produca all’Inps il decreto di chiusura della procedura concorsuale.

Vuoi saperne di più e scoprire se e come possibile ottenere il Tuo TFR a seguito della chiusura per fallimento dell’azineda? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

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