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UTILIZZO DI INVESTIGATORI PRIVATI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO? Avvocato del lavoro Milano

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Il datore di lavoro può licenziare un lavoratore grazie all’ausilio di un investigatore privato? Quali sono i limiti nel loro utilizzo?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino in questo articolo analizza un tema molto delicato che riguarda l’ausilio da parte del datore di lavoro di investigatori privati, analizzando una recente sentenza della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, sentenza 04/09/2018 n. 21621).

L’Avvocato del Lavoro preliminarmente chiarisce che in questa sentenza la Corte di Cassazione si sofferma in particolar modo nell’ambito di applicazione degli articoli 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori , ovvero sul ricorso all’ausilio degli investigatori privati da parte del datore di lavoro. La Suprema Corte si è pronunciata sulla legittimità di un licenziamento intimato per giusta causa nei confronti di un lavoratore, il cui inadempimento contrattuale era stato rilevato dagli investigatori privati.

Nel caso di cui ci si occupa, un datore di lavoro aveva incaricato un’agenzia investigativa di eseguire dei controlli su un proprio dipendente il quale svolgeva mansioni di “addetto al sistema di rilevazione delle presenze in servizio” tuttavia registrando fittiziamente e per svariate giornate la propria presenza sul posto di lavoro.

Nei primi due gradi di giudizio, l’azione volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento veniva rigettata e, il lavoratore, per il tramite del suo Avvocato del Lavoro, provvedeva a depositare ricorso in Cassazione per la violazione degli articoli 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori, ancor più, per aver i Giudici di appello ritenuto legittimo il ricorso all’agenzia investigativa, nonostante l’accertamento compiuto dal datore di lavoro riguardasse l’orario di lavoro e dunque il relativo mancato rispetto, e pertanto, avesse avuto a oggetto un inadempimento contrattuale più che un illecito. Secondo l’Avvocato del Lavoro lavoratore e, come successivamente accolto dalla Corte, questo ha determinato una vera e propria attività di vigilanza sulla prestazione di lavoro.

Si precisa che nel caso in esame, l’inadempimento è stato posto in essere dal lavoratore e che le mancanze dei dipendenti debbono essere accertate in primo luogo attraverso l’organizzazione gerarchica della società; la Corte di Cassazione ha confermato infatti il principio secondo cui “il controllo dell’agenzia investigativa, non, possa riguardare, in nessun caso, né l’inadempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, l’inadempimento essendo anch’esso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza, ma debba limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione”. Pertanto, è stato stabilito che, “le agenzie di investigazione, per operare lecitamente, non debbano sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e che è illegittimo il licenziamento laddove l’accertamento riguarda il mancato rispetto dell’orario di lavoro o lo scostamento da esso”.

Vuoi saperne di più e scoprire se il tuo licenziamento, a seguito di un’attività investigativa da parte di un’agenzia incaricata dal tuo datore di lavoro, è ingiusto e dunque puoi con successo impugnare il licenziamento?

Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

PAROLE CHIAVE:

Avvocato del Lavoro Milano/Torino, Agenzia Investigativa, Sorveglianza sul Posto di Lavoro, Impugnazione Licenziamento.

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