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LAVORO DOMESTICO E LICENZIAMENTO: COME FARE? Avvocato del Lavoro Milano

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Quali sono i caratteri essenziali del lavoro domestico?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano un tema di estrema attualità che riguarda il lavoro domestico e la diversa relativa disciplina.

L’Avvocato del Lavoro preliminarmente chiarisce le norme in caso di licenziamento e dimissioni in materia di lavoro domestico sono lievemente diverse rispetto a quelle comuni. Pertanto di seguito sono riportati, per punti, le differenze in ambito di lavoro domestico.

In primo luogo, il lavoro domestico viene svolto da colf, badanti e donne di servizio, pertanto per la sua tipicità non segue esattamente tutte le norme che regolano il lavoro subordinato, anche per quanto riguarda la fine del rapporto.

Il primo elemento tipico del lavoro domestico è il carattere di fiducia (il c.d. elemento fiduciario) il quale contraddistingue la relazione che viene ad instaurarsi tra datore di lavoro e lavoratrice nonché per le particolari modalità di svolgimento della prestazione esistono, in questo campo, delle regole molto importanti.

Ma proseguiamo per gradi:

  1. Colf e badanti: quando finisce il rapporto di lavoro?

Il rapporto di lavoro domestico può interrompersi per una delle seguenti cause:

  • interruzione del periodo di prova;

  • scioglimento alla scadenza del termine;

  • risoluzione consensuale delle parti;

  • morte del lavoratore;

  • morte del datore di lavoro.

Entrando nel vivo dell’argomento, analizziamo ora, caso per caso, come si caratterizza ogni risoluzione di lavoro.

Il datore di lavoro può decidere liberamente di interrompere il rapporto lavorativo nell’ambito del lavoro domestico in quanto non è necessario, come diversamente accade nell’ambito del lavoro subordinato, che sussista una giusta causa o un giustificato motivo, oggettivo o soggettivo, per il licenziamento di colf e badanti.

Ciò implica che il datore di lavoro domestico può licenziare la colf o la badante, in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di fornire la specifica motivazione per la quale esso avviene, anche se il rapporto non termina durante il periodo di prova o per scadenza del contratto (se a tempo determinato). Buon senso vuole che, alla base ci sia sempre una giusta causa di licenziamento.

Attenzione l’Avvocato del Lavoro precisa che, quanto detto non implica che dal momento in cui il datore di lavoro licenzi senza la presenza di una giusta causa, la colf abbia diritto al preavviso (o al pagamento dell’indennità sostitutiva), oltreché al pagamento delle ferie non godute, del Tfr e della tredicesima maturata. In caso di recesso per giusta causa, invece, il rapporto di lavoro si interrompe in tronco ed il preavviso non è dovuto.

Nell’ambito del lavoro domestico il lavoratore è vincolato a fornire un determinato periodo di preavviso o la corrispondente indennità sostitutiva, salvo che sussista una giusta causa di dimissioni. In tal caso il datore di lavoro deve corrispondere l’indennità di preavviso al lavoratore.

Si nota come, i lavoratori domestici siano esclusi dalla nuova procedura di dimissioni online e dalla procedura telematica della risoluzione consensuale.

L’ art. 4, co. 17-20 e 22 della L. 92/2012 prevedeva la complicata procedura di convalida delle dimissioni ma tale disposizione, insieme a molte altre, è stata abrogata dal Jobs Act, pertanto, colf e badanti possono manifestare la volontà di dimettersi in qualsiasi forma.

Ad ogni buon conto, è strettamente consigliabile che le parti firmino una dichiarazione scritta che attesti la fine dell’attività lavorativa.

  • Morte del datore di lavoro

In caso di decesso del datore di lavoro il rapporto di lavoro domestico può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso o il pagamento della corrispondente indennità di mancato preavviso. Tuttavia i componenti della famiglia, dato il particolare rapporto tra il lavoratore e il nucleo familiare, possono manifestare la volontà di far proseguire l’attività con l’adesione del lavoratore.

Analizziamo ora i termini di preavviso nonché le norme sottese riguardanti Colf e badanti.

I termini di preavviso dipendono dall’anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro, in particolare:

  1. per colf e badanti impiegate fino a 25 ore settimanali e che hanno lavorato presso la famiglia per almeno 2 anni: giorni di preavviso almeno 8;

  2. per colf e badanti fino a 25 ore settimanali che hanno maturato un rapporto di lavoro superiore ai 2 anni: giorni di preavviso almeno 15;

  3. per i lavoratori domestici che vantano, al contrario, un rapporto di lavoro oltre 25 ore settimanali, se arriva fino a 5 anni: giorni di preavviso per il licenziamento aumentano a 15 (7,5 per dimissioni) e salgono addirittura a 30 (15 per dimissioni) per tutte le colf e badanti che hanno prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro per oltre 5 anni

L’Avvocato del Lavoro di Milano aggiunge inoltre che i termini di preavviso sono raddoppiati se il datore di lavoro intima il licenziamento prima del 31simo giorno successivo al termine del congedo per maternità;

  1. per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di:

- 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità,

- 60 giorni di calendario per anzianità superiore.

Pertanto, in caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.

Il licenziamento senza preavviso può essere intimato solo in caso di mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Ma il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.

  • Trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro domestico. I lavoratori domestici non possono richiedere la liquidazione del Tfr in busta paga (anche se questa possibilità si ritiene rimessa alla libera volontà delle parti, pur non sussistendo un’apposita previsione di legge o contrattuale) e non devono esprimere la scelta sulla destinazione del proprio Tfr maturando.

Il lavoratore può chiedere, invece, l’anticipazione del Tfr nella misura massima del 70% di quanto maturato.

Nell’ipotesi di morte del lavoratore, il Tfr (detratte eventuali anticipazioni) è devoluto al coniuge (o alla parte dell’unione civile), ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo. In mancanza di questi soggetti, la liquidazione spetta alle persone indicate per testamento o ai legittimi eredi.

  • Adempimenti del datore di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata dal datore di lavoro domestico all’Inps, mediante il modello COLD-VAR, entro cinque giorni dall’evento. L’Istituto provvede a trasmettere tale comunicazione ai servizi competenti, all’Inail, ai Centri per l’impiego, al Ministero del Lavoro ed alla Prefettura in caso di lavoratori extracomunitari. Attraverso questa procedura si considerano assolti tutti gli obblighi legali nei confronti degli enti ed istituti competenti.

La comunicazione di cessazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, con le modalità indicate per la comunicazione di assunzione, attraverso il sito web dell’Inps (anche tramite un intermediario abilitato).

Vuoi saperne di più e conoscere nel dettaglio la disciplina del lavoro domestico? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

PAROLE CHIAVE:

Avvocato del Lavoro Milano/Torino, Lavoro Domestico, Colf, Badante.

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