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LE FERIE: QUANDO SPETTANO E PER QUANTO TEMPO? - Avvocato del Lavoro Milano

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di riposo e dunque di godere delle ferie. Analizziamo i loro diritti.

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano un tema che riguarda le tanto agogniate ferie.

L’Avvocato del Lavoro preliminarmente chiarisce che le ferie costituiscono un diritto costituzionalmente irrinunciabile del lavoratore, consistente in un periodo di riposo per reintegrare le proprie energie psico-fisiche; il datore ha però sempre l’ultima parola sul periodo di fruizione delle stesse e sulla modalità di scelta.

Per quanto riguarda la quantità di ferie da fruire, la Legge stabilisce in via generale che “il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.” e che “Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.

Il Ministero del Lavoro con una circolare ha chiarito che al lavoratore deve essere garantito un periodo minimo effettivo di almeno due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto e continuativo nel corso dell’anno di maturazione, su richiesta del lavoratore stesso. I contratti collettivi di lavoro, anche aziendali, possono stabilire condizioni di miglior favore per il lavoratore.

L’Avvocato del Lavoro chiarisce che le ferie sono regolate dai seguenti principi:

  • le modalità di concessione e di fruizione delle ferie continuano ad essere regolamentate dal Codice Civile ;

  • le quattro settimane del periodo annuale di ferie vanno godute, per almeno la metà, nell’anno di maturazione e per il residuo nei successivi 18 mesi dalla maturazione, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva di riferimento;

  • le due settimane di fruizione delle ferie maturate nell’anno corrente vanno godute consecutivamente, ma solo in caso di richiesta del lavoratore;

  • la mancata fruizione delle ferie annuali legali, nel limite del periodo minimo legale, pari a quattro settimane, non può essere sostituita dalla relativa indennità, se non al momento della cessazione del rapporto di lavoro;

  • i contratti collettivi possono prevedere periodi di ferie ulteriori a quello legale. Questi periodi possono essere fruiti in base a quanto esplicitato dal contratto collettivo e, quindi, in astratto, anche successivamente al 18° mese dalla maturazione;

  • l’indennità sostitutiva può essere riconosciuta in caso di mancata fruizione del periodo di ferie c.d. contrattuale, aggiuntivo della previsione legale (cioè quello della quinta settimana, se prevista dal CCNL);

  • il mancato riconoscimento del periodo di ferie, nei limiti della previsione legale, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, in capo al datore di lavoro; se, invece, la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione è aumentata; infine, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa pecuniaria è maggiorata di molto e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

La Corte Costituzionale, inoltre, ha specificato nel corso degli anni i seguenti concetti che fanno parte ora del normale tessuto normativo sul tema:

  • le ferie maturano in costanza di rapporto di lavoro e non alla fine di ciascun anno di ininterrotto servizio;

  • le ferie maturano anche nei confronti dei lavoratori assunti in prova e le stesse devono essere monetizzate in caso di recesso dal rapporto;

  • la malattia insorta durante il periodo di ferie ne interrompe il decorso nell’ipotesi in cui sia idonea ad incidere sul godimento al riposo ed alla rigenerazione delle energie psico-fisiche del lavoratore.

L’Art. 36 della Costituzione, sancisce l’irrinunciabilità delle ferie e proprio per questo sono nulli, per contrasto con norme imperative di legge, eventuali accordi che prevedano una rinunzia del lavoratore alle ferie, sia gratuitamente, sia dietro compenso. A nulla rileva, in tale ambito, che sia il lavoratore a richiedere di non fruire delle ferie.

Il datore di lavoro, per sua parte, ha una rilevante voce in capitolo, per quanto riguarda l’organizzazione delle ferie dei propri lavoratori:

  • le modalità di fruizione delle ferie (cioè l’esatta individuazione dei giorni di assenza dal lavoro) sono stabilite dall’imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e, naturalmente, degli interessi del prestatore di lavoro;

  • l’imprenditore deve preventivamente comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie;

Detti principi comportano il fatto che il datore, tenuto conto delle esigenze del lavoratore, è tenuto a consentire la fruizione delle ferie, compatibilmente con le esigenze connesse con la propria organizzazione aziendale.

Vuoi saperne di più e scoprire se anche tu hai diritto a fruire delle ferie e dunque richiedere il risarcimento del danno per il mancato godimento delle ferie? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o ad un nostro Avvocato del Lavoro di Torino!

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