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QUALI SONO I DIRITTI DEI RIDER ? POSSO ESSERE CONSIDERATI DIPENDENTI ? - Avvocato del Lavoro Milano

  • Immagine del redattore: Davide Polloni
    Davide Polloni
  • 12 dic 2018
  • Tempo di lettura: 2 min

QUALI SONO I DIRITTI DEI RIDER ? POSSO ESSERE CONSIDERATI DIPENDENTI ? -

L’Avvocato del Lavoro commenta:

I noti rider che consegnano cibo e altri beni nelle nostre città, possono essere considerati lavoratori subordinati? Vediamo come la pensano i Giudici…

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano il tema riguardante i “rider” ovverossia i fattorini che, come noto, consegnano cibo (e molto altro!) a domicilio mediante una piattaforma digitale, commentando una recente pronuncia del Tribunale di Milano.

L’Avvocato del Lavoro chiarisce che anche il Tribunale di Milano, dopo quello di Torino, si è espresso in favore del riconoscimento della natura autonoma del lavoro dei rider, fondando la propria decisione su una meticolosa ricostruzione delle modalità di lavoro dei rider, comune a tutti coloro che svolgono questo tipo di attività.

La sentenza milanese (Trib. di Milano, sentenza n. 6719/2018) fonda la propria decisione su una ricostruzione precisa e puntuale delle modalità di lavoro del rider, comuni a tutti coloro che svolgono questa attività. Attraverso una app installata sul proprio smartphone, il fattorino può indicare in un calendario predisposto dall’azienda i giorni e le ore in cui si rende disponibile a prestare la propria attività. La disponibilità può essere revocata o modificata entro un certo termine, senza conseguenze. Generalmente durante la fascia oraria indicata, il fattorino si reca nell’area di copertura del servizio e accede alla app, tramite la quale riceve le proposte di consegna, che può accettare o meno, senza obbligo di un numero minimo di accettazioni. Il rifiuto o la mancata accettazione di ordini di consegna, il mancato collegamento alla piattaforma nello slot prescelto o eventuali giudizi negativi espressi dai clienti sulla app, determinano semplicemente una restrizione per il fattorino del ventaglio delle future possibilità di scelta della fascia oraria.

Dunque, così ricostruite le modalità di lavoro, il Tribunale afferma anzitutto che la libertà di decidere se e quando lavorare è incompatibile con la subordinazione. Il fatto, poi, che le modalità della prestazione, una volta offerta, fossero standardizzate in base a regole prefissate (consistenti di fatto nell’immediata esecuzione dell’ordine nel minor tempo possibile), non cambia la conclusione. Anche nel lavoro autonomo, osserva il giudice, il committente impartisce istruzioni in ordine al contenuto e agli obiettivi dell’incarico affidato e fissa standard quali/quantitativi del lavoro da svolgere, verificandone il rispetto. Né il sistema di punteggi (misura del gradimento e dell’affidabilità del fattorino) è assimilabile all’esercizio del potere disciplinare, non dando luogo a sanzioni afflittive o limitative dei diritti del rider, ma ad una rimodulazione delle modalità organizzative che non mette in discussione la possibilità di scegliere giorni e orari di lavoro, riducendo al più la gamma di opzioni disponibili.

Vuoi saperne di più e approfondire la tematica dei rider alla luce di un nuovo panorama lavorativo? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o ad un nostro Avvocato del Lavoro di Torino!

 
 
 

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