LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: QUALI DIRITTI PER I LAVORATORI ? Avvocato del Lavor
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
Il datore di lavoro può licenziare un lavoratore per giustificato motivo? Con quali limiti?
-risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano un tema riguardante i limiti dello strumento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo che il datore di lavoro deve rispettare.
L’Avvocato del Lavoro di Milano preliminarmente chiarisce che anche nel licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, il datore non è libero nell’individuazione del lavoratore da licenziare bensì lo stesso deve sempre fare riferimento alla legge che regola i licenziamenti collettivi altresì applicando i principi di correttezza e buona fede, nell’individuazione del lavoratore da licenziare.
Come espresso dalla Corte di Cassazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 5525 del 14 marzo 2016) qualora non ci sia la possibilità di un reimpiego del lavoratore in azienda (cd. Diritto di Repechage), accertati i motivi oggettivi del licenziamento quali ad esempio la crisi del settore o la mancanza di commesse, il licenziamento debba avvenire secondo le regole di correttezza e buona fede, fermo restando il divieto di atti parziali o discriminatori. Pertanto, quando il giustificato motivo oggettivo di licenziamento individuale si delinea nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, non possono essere utilizzati per motivare il recesso, né il normale cr