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LICENZIAMENTO e DISOCCUPAZIONE: IN QUALI CASI IL LAVORATORE HA DIRITTO ALLA NASPI - Avvocato del Lav

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

il lavoratore licenziato ha sempre diritto alla disoccupazione (Naspi)? E se si dimette per giusta causa ?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano un dubbio molto ricorrente tra i lavoratori ovverossia: chi non si oppone al licenziamento, ha diritto alla disoccupazione?

Preliminarmente l’Avvocato del Lavoro di Milano chiarisce che l’indennità di disoccupazione (NASPI) non è dovuta solo nei casi di dimissione volontarie o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Salvo casi eccezionali, il pagamento dell’assegno da parte dell’Inps a seguito del licenziamento di un lavoratore avviene solo a chi viene licenziato e non anche a chi, volontariamente, rinuncia al posto di lavoro.

Dunque, la risposta alla domanda condiziona necessariamente la scelta e può costituire il vero ago della bilancia tra l’accettazione o meno. A tal proposito è doveroso chiarire e approfondire quando, una volta accettato il licenziamento, si può ottenere ugualmente la Naspi.

Innanzitutto, si evidenzia come l’indennità di disoccupazione viene ammessa solo nei casi di stato di disoccupazione involontario. Tale espressione significa che chi si dimette volontariamente (ad eccezione dei casi di Dimissioni per Giusta Causa) non può percepire l’assegno dell’Inps di disoccupazione. Al contrario, il lavoratore licenziato, a prescindere dalle ragioni oggetto del provvedimento da parte del datore di lavoro, riceve il trattamento economico.

Quindi, sia chi viene licenziato per crisi aziendale o per cessazione dell’attività, sia chi viene licenziato per propria colpa (cosiddetto licenziamento disciplinare per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) ha diritto alla Naspi.

Potrebbe sembrare una stravaganza, ma ad esempio, se un dipendente tira uno schiaffo al proprio datore di lavoro, provocando un doveroso procedimento disciplinare nei propri confronti e subendo il conseguente licenziamento, ha sicuramente diritto all’indennità di disoccupazione.

Comunque, secondo le precisazioni dell’Inps la Naspi (disoccupazione) spetta anche nel caso di licenziamento disciplinare intimato per colpa o dolo del dipendente.

Al contrario chi si dimette non può ottenere l’indennità di disoccupazione, salvo che la dimissione sia avvenuta per giusta causa. Le dimissioni per giusta causa sono quelle che vengono date per mancato pagamento dello stipendio (si deve trattare di almeno tre mensilità), o per altri gravi motivi, come ad esempio, per mobbing, per abusi o maltrattamenti, per molestie sessuali, per variazioni delle mansioni, per trasferimento immotivato, ecc.

In tali particolari casi, è bene che il lavoratore si rivolga ad un valido Avvocato del Lavoro per verificare se sussistono davvero i requisiti per dimettersi con giusta causa. Infatti, nel caso in cui questi non sussistessero, rischierebbe la conversione delle proprie dimissioni in ordinarie, perdendo il diritto alla Naspi !!

In particolare, in una circolare, viene chiarito che la Naspi spetta anche in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta davanti al Ministero del Lavoro, oppure avvenuta in ragione del rifiuto di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, purché distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

Vuoi saperne di più e scoprire se hai diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione a seguito di dimissioni per giusta causa? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Avvocato del Lavoro di Torino! (Link a contatti)

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