STAGISTI E TIROCINANTI: NORMATIVA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO - Avvocato del Lavoro Milano
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
Figure come stagisti e tirocinanti beneficiano delle normative circa la sicurezza sul lavoro?
-risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano il tema relativo a tutte quelle figure quali stagisti e tirocinanti che sempre di più prendono piede all’interno del mondo del lavoro, approfondendo in tal senso la tematica della sicurezza sul lavoro alla luce delle norme normative.
L’Avvocato del Lavoro preliminarmente chiarisce che stagisti e i tirocinanti sono considerati delle figure, purtroppo, ibride ovvero che stanno a metà tra la figura di collaboratori aziendali veri e propri e coloro che, a seguito di un percorso di studi, prestano aiuto a titolo gratuito pur di imparare. A luce di quanto descritto, capirete che non è facile collocare tali figure alla luce delle normative sulla sicurezza sul lavoro.
L’Avvocato del Lavoro precisa che tutte le figure che svolgono stages o tirocini formativi ricoprendo un ruolo all’interno di una azienda o altro tipo, rientrano perfettamente ai fini dell’applicazione della legge sulla sicurezza sul lavoro, nel percorso formativo indicato dall’accordo Stato-Regioni circa la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti.
L’Art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, definisce in modo chiaro il termine “lavoratore” indicando lo stesso come “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privati, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, escludi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
A seguito di un’intervenuta modifica, l’articolo di cui sopra ha successivamente equiparato ai lavoratori, precisando in tal senso che: “al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione.
Pertanto, da ultimo, l’Avvocato del Lavoro di Milano mette in risalto un aspetto molto rilevante, ovvero nella circostanza in cui presso un’azienda siano presenti soggetti che svolgano stages o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto, anche per tali tipologie di figure, ad adempiere agli obblighi formativi collegati alla specifica nonché relativa attività svolta.
Pertanto, a tutte quelle figure di cui sopra, deve essere assegnata una formazione generale della durata di quattro ore e di una specifica formazione della durata di quattro, otto o dodici ore, variabile a seconda del settore di attività al quale appartiene l’azienda ed a seconda della relativa fascia di rischio, (basso, medio o alto), nella quale è inserita l’attività dell’azienda stessa.
In tal senso si è espresso anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale, rispondendo ad una domanda allo stesso formulata in data 01 ottobre 2012, ha fermamente confermato nonché ribadito l’equiparazione delle figure come stagisti e tirocinanti alla figura dei lavoratori, aggiungendo che “nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocinio formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti del testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta”.
Vuoi saperne di più e scoprire se la figura lavorativa che ti appresti a ricoprire o che ricopri gode di particolari forme di tutela in ambito di sicurezza? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!