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SE TI LICENZIANO INGIUSTAMENTE, SEI SICURO DI SAPERE QUANTO POTER CHIEDERE AL TUO (EX)DATORE DI LAVO

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Impariamo insieme cosa è cambiato dal 2018 in tema di risarcimento per licenziamento illegittimo!

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano un tema estremamente attuale riguardante l’indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato e dunque il caldo tema della proporzionalità del risarcimento legato solo all’anzianità di servizio, commentando una recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018 (Corte Cost., sent. n. 194/2018).

L’Avvocato del Lavoro di Milano chiarisce che il risarcimento proporzionato alla sola all’anzianità di servizio, previsto dall’originario testo del Jobs Act (cd. “tutele crescenti”) in favore di chi viene licenziato ingiustamente, viola i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza. Pertanto il giudice deve poter determinare in modo discrezionale tale indennizzo, tenendo conto, senza parametri rigidi, di diversi ed ulteriori elementi, come ad esempio il numero di dipendenti occupati, le dimensioni dell’attività economica, il comportamento e le condizioni delle parti.

La sentenza n. 194/2018 emessa dalla Corte Costituzionale e successivamente pubblicata in data 14.11.2018, modifica l’Art. 3, comma 1, del D.lgs. 23/2015, nella parte in cui determinava l’indennità «in un importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione» per ogni anno di anzianità di servizio del lavoratore.

Questa regola, a parere della Consulta contrastava con il principio di eguaglianza, in quanto produceva un’ingiustificata omologazione di situazioni diverse. Il licenziamento, secondo la Corte, causa un pregiudizio che varia in funzione di diversi elementi; l’anzianità nel lavoro costituisce solo uno di questi fattori, ma non può essere considerato in modo esclusivo!

Il giudice deve avere la possibilità di scegliere e considerare altri criteri, prendendo quelli già previsti dalle norme preesistenti, come ad esempio, l’Art. 8 della Legge 604/1966 e l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori , in modo da personalizzare il danno subito dal lavoratore.

Inoltre l’indennità di due mensilità viene considerata insufficiente a garantire un adeguato ristoro al concreto pregiudizio subito dal lavoratore licenziato e, in quanto tale, non è ritenuta idonea a dissuadere il datore di lavoro intenzionato a licenziare illegittimamente. Tale inadeguatezza scaturisce dal rigido collegamento con l’anzianità di servizio specie nei casi n cui questa non è elevata, dunque non deriva dalla fissazione di un minimo e un massimo (4 e 24 mensilità, nel testo originario della riforma, poi alzati a 6 e 36 mesi dal Decreto Dignità)

Secondo la Corte, la norma viola anche l’art. 24 della Carta Sociale Europea nella parte in cui riconosce il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo ad ottenere un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione.

Da ultimo, la sentenza rileva l’illegittimità costituzionale dell’Art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015 nella parte in cui prevede che il risarcimento è «di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio». L’indennità dunque deve essere quantificata dal giudice considerando non solo l’anzianità di servizio, ma anche altri criteri.

In conclusione, secondo l’Avvocato del Lavoro di Milano questa decisione sarà molto importante in quanto da oggi tutti i giudizi non ancora conclusi dovranno dare applicazione ai nuovi criteri. Staremo a vedere se l’applicazione pratica della pronuncia e, dunque, un simile potere discrezionale al giudice garantirà una maggiore aderenza al principio di uguaglianza oppure un meccanismo così discrezionale favorirà l’applicazione di risarcimenti differenti in relazione a situazioni del tutto uguali sul piano sostanziale.

Ovviamente, tale decisione incide in positivo nell’ambito delle tutele crescenti in quanto diventano più convenienti, rispetto al vecchio Art. 18.

Vuoi saperne di più e scoprire se anche tu sei stato illegittimamente licenziato e sapere se anche tu hai diritto ad un equo indennizzo? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

PAROLE CHIAVE:

Avvocato del Lavoro Milano/Torino, Licenziamento Illegittimo, Impugnazione Licenziamento.

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