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SEI TUTELATO IN CASO DI INCIDENTE IN BICICLETTA NEL TRAGITTO CASA – LAVORO ?

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Il lavoratore che ogni mattina raggiunge con la propria bicicletta il posto di lavoro è da ritenersi assicurato in caso di incidente ?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino in questo articolo analizza un tema molto particolare che riguarda l’utilizzo da parte del lavorare della bicicletta come mezzo per raggiungere il posto di lavoro, commentando una sentenza della Cassazione (Corte di Cassazione, sentenza n. 7313/2016).

L’Avvocato del Lavoro di Milano preliminarmente ribadisce in sintesi quanto affermato dalla Cassazione, accogliendo il ricorso di un uomo che si era visto precluso dai giudici di merito il riconoscimento dell'infortunio in itinere a seguito del sinistro contro un motociclo mentre faceva ritorno in bicicletta a casa, che in tale caso distava circa 500 metri dal luogo di lavoro; tale è certamente una distanza minima che si può percorrere anche a piedi, ma ciò non esclude la possibilità di utilizzare la bici e di chiedere pertanto, in caso di incidente, il risarcimento all'Inail per l'infortunio occorso.

Nel caso di specie la Corte d'Appello aveva ritenuto che l'uomo non avesse provato la contingente necessità dedotta (di rientrare a casa per somministrare un'iniezione alla suocera) per fare ricorso al più veloce mezzo privato e poiché il percorso era di appena 500 metri l'uso del mezzo non era comunque obbligato, potendo il tragitto essere coperto anche a piedi nel giro di pochi minuti.

Il lavoratore adiva la Corte lamentando che in base alla nuova disciplina l'uso della bici è da considerarsi sempre necessitato per recarsi al lavoro e dunque incluso nella tutela assicurativa.

Per gli Ermellini, l'uomo ha ragione.

Ripercorrendo la disciplina in materia (art. 12 d.lgs. n. 38/2000 ) i giudici giungono alla recente normativa (L. n. 221/2015), il cui art. 5 prevede specifiche disposizioni volte ad incentivare la mobilità sostenibile anche nei percorsi casa-lavoro (ivi inclusi le iniziative di bike-pooling e di bike-sharing, i programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione dei traffico, dell'inquinamento, ecc.) e ad integrare la materia dell'infortunio in itinere (di cui agli artt. 2, terzo comma e 210 quinto comma del T.U. 1124/65) chiarendo che: "l'uso del velocipede (…) deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato" e, dunque, sempre assicurato, così come l'andare a piedi o utilizzare i mezzi pubblici.

Seppur trattandosi di una normativa entrata in vigore di recente, rispetto all'epoca del caso oggetto di analisi, "essa non può non essere utilizzata dal giudice in chiave interpretativa al fine di chiarire anche il precetto elastico in vigore precedentemente".

Per cui, secondo la Suprema Corte, ha errato il giudice di merito a parametrare la legittimità del ricorso al mezzo solo in relazione "al criterio della distanza che separa l'abitazione dal luogo di lavoro (peraltro considerata in unico senso di percorrenza)", la quale "tanto più quando venga in considerazione l'utilizzo della bicicletta, non può essere ritenuta in assoluto un criterio selettivo da solo sufficiente ad individuare la necessità dell'uso del mezzo privato".

Da ultimo la Suprema Corte ha aggiunto che "in mancanza di indicazioni contenute nella norma, non se ne potrebbe fissare una in grado di separare con certezza i casi tutelati da quelli esclusi dalla tutela".

Vuoi saperne di più e scoprire se anche tu a seguito di un infortunio in bici hai a possibilità di godere del risarcimento anche se il lavoro è sotto casa? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

PAROLE CHIAVE:

Avvocato del Lavoro Milano/Torino, al lavoro in Bicicletta, Infortunio sul Lavoro.

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