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NOVITA’ LICENZIAMENTI JOBS ACT: COSA ORA PUO’ DECIDERE IL GIUDICE ?

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Sai cosa è cambiato per licenziamenti dopo l’entrata in vigore del Jobs Act?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino in questo articolo analizza un argomento di estrema attualità a seguito delle innovazioni apportate al Jobs Act: licenziamenti Jobs Act, ora deciderà il giudice caso per caso!

L’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino preliminarmente specifica la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del Jobs act (decreto legislativo 23/2015) sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte, non modificata anche dal successivo “Decreto Dignità” (dl 87/2018 ) che fissa in modo rigido l’indennità che spetta a un lavoratore in caso di licenziamento ingiustificato. Secondo la Consulta, la previsione di un’indennità risarcitoria crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è contraria ai princìpi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.

  • Ma in particolare cosa prevedeva originariamente l’articolo 3 del Jobs Act?

“Il giudice (…) condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”.

E cosa cambia da oggi?

Quali impatti avrà questa decisione sul mercato del lavoro?

Ciò che più cambierà sarà l’indennizzo per i licenziamenti illegittimi, il quale sarà rimesso maggiormente alla discrezionalità del giudice.

È questo l’effetto immediato della sentenza della Corte costituzionale che ha ritenuto irragionevole che la misura dell'indennità sia calcolata automaticamente in base alla sola durata del rapporto di lavoro, quindi in base all’anzianità di servizio del lavoratore.

Due mesi di stipendio per ogni anno di lavoro: questa la regola “cancellata” dalla Consulta e introdotta dal Jobs act per gli assunti con il contratto a tutele crescenti (in vigore dal 7 marzo 2015).

  • Cosa è cambiato in pratica?

Secondo esperti e giuslavoristi ci sarà il rischio di una ripresa del contenzioso nei tribunali del lavoro.

I licenziamenti nel 2017 sono stati 890mila, l'8,8% del totale delle cessazioni dei rapporti di lavoro. Ma quante sono le cause di licenziamento che ogni anno arrivano in tribunale?

Secondo i dati del ministero della Giustizia, nel 2017 sono stati avviati in Tribunale 20.580 procedimenti nel settore privato, in diminuzione dell’8% rispetto al 2016. Alla fine dell'anno scorso nel primo grado di giudizio risultavano 17.724 dossier aperti (le cosiddette” pendenze”), rispetto agli oltre 19mila dell’anno precedente.

Rimane poi il fatto che in Italia sui licenziamenti illegittimi resta una confusione di sanzioni e regimi diversi. Il mix tra reintegra e risarcimento cambia in base al settore e alla data di assunzione.

Prendiamo, per esempio, un caso di licenziamento disciplinare: un cassiere è accusato di essersi appropriato del contenuto nella cassa. Se viene accertato che il licenziamento è ingiustificato, le sanzioni vanno dalla reintegra sul posto di lavoro più un’indennità economica (massimo 12 mesi) al semplice risarcimento di importo variabile fra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Ma attenzione: tutto ciò vale solo per gli assunti prima del 7 marzo 2015, ai quali si applica la legge Fornero (92/2012), che prevede diverse combinazioni tra reintegrazione e risarcimento.

Con il Jobs act si è però creato uno spartiacque che coincide con l’entrata in vigore del decreto sulle tutele crescenti (il 7 marzo 2015). Per gli assunti a tempo indeterminato post Jobs act, la sanzione generale è il pagamento dell’indennità economica che dopo la decisione della Corte costituzionale sarà quantificata a discrezione del giudice del lavoro. La reintegrazione sul posto di lavoro (associata al risarcimento) si applica solo per i casi di licenziamento disciplinare basato su un fatto materiale inesistente.

In generale il mix tra reintegra e licenziamento cambia in base al settore (privato o pubblico), alla dimensione (piccole o grandi imprese) e alla data di assunzione del lavoratore.

Le possibili soluzioni sono almeno dieci, con la precisazione che se il licenziamento è discriminatorio in tutti i casi scatta la reintegrazione sul posto di lavoro, abbinata a un risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni che il dipendente avrebbe maturato dal licenziamento illegittimo fino alla ripresa del lavoro.

All’Italia il record degli indennizzi più alti!

Sullo scacchiere europeo, l’Italia rientra nel club dei Paesi più “generosi” per quanto riguarda gli indennizzi in caso di licenziamento illegittimo. Quello minimo (6 mesi) supera di gran lunga la mezza mensilità della Germania, le tre settimane del Belgio e i 33 giorni della Spagna, mentre solo la Svezia con 16 mensilità è più generosa.

Il “risarcimento” massimo, invece non ha rivali in Europa!

Vuoi saperne di più e scoprire tutte le novità apportate al Jobs Act e capire quali tutele e strumenti hai a disposizione in caso di licenziamento? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

PAROLE CHIAVE:

Avvocato del Lavoro Milano/Torino, Novità Jobs Act, Impugnazione Licenziamento, Tutele Crescenti, Avvocato del Licenziamento Milano/Torino.

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