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LAVORATORE TROPPO LENTO? ATTENZIONE AL LICENZIAMENTO!

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Può il datore di lavoro licenziare legittimamente un lavoratore se risultano violate precedenti violazioni e non ci sono margini di miglioramento?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino in questo articolo analizzerà un tema molto delicato riguardante il licenziamento di un lavoratore laddove risultino provate e non contestate le precedenti violazioni, prendendo spunto da una recente sentenza emanata dalla Cassazione (Cass. Sent. n. 2289/2019),

Nel caso preso in esame dall’Avvocato del Lavoro, la Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore, ritenendo legittimo il licenziamento allo stesso intimato dalla società datrice, per non aver rispettato i tempi di lavorazione di un lotto di trenta pezzi. La Suprema Corte ha ritenuto indicativi e importanti, ai fini del decidere, due precedenti negativi del lavoratore, provati e non contestati e la prognosi negativa dell'azienda stessa sulla possibilità di un aumento di diligenza da parte del dipendente nell'esecuzione la sua prestazione lavorativa.

Al fine di meglio comprendere la tematica in oggetto è bene sviluppare la vicenda processuale di seguito dettagliata.

La Corte di appello ha confermato il rigetto dell'impugnazione del licenziamento con preavviso intimato a un dipendente dalla Società datrice, in base ad una contestazione con cui è stata addebitata al lavoratore "scarsità di rendimento in relazione alla tornitura di un lotto di 30 pezzi e la recidiva in precedenti condotte sanzionate con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione."

Il giudice del reclamo ritenendo dimostrati i fatti oggetto di due precedenti disciplinari, ha ritenuto integrata la fattispecie prevista dalla norma che consente il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso).

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 2289/2019, contrariamente a quanto affermato dal dipendente, ritiene non violato il principio dell'onere della prova in relazione ai fatti integranti la recidiva dell'operaio. Nel respingere questo motivo di ricorso gli Ermellini fanno presente che "il giudice di prime cure aveva correttamente applicato la regola secondo la quale la dimostrazione dei fatti alla base del licenziamento ricadeva sulla parte datoriale.

Per cui, una volta provati e non contestati i due precedenti addebiti e ritenuta valida la prognosi negativa della società datrice relativamente al miglioramento dei rapporti con il lavoratore e all'aumento della sua diligenza nell'eseguire le lavorazioni a cui è addetto, il licenziamento è stato ritenuto legittimo.

Vuoi saperne di più o tutelarti in caso di licenziamento per motivi soggettivi? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

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