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APPALTO, LAVORATORI E TUTELE

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Quali sono le tutele affidate ai lavoratori che prestano la propria opera in appalto?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano una tematica molto ricorrente che riguarda gli appalti.

Oggigiorno, sono sempre di più le aziende che appaltano servizi affiancando per lunghi periodi i propri dipendenti a quelli delle società appaltatrici, generando in tal senso una “confusione” tra lavoratori.

L’avvocato del Lavoro di Milano chiarisce come la c.d. Legge Biagi, abbia abolito il divieto di intermediazione di manodopera, dando così la possibilità alle aziende di rivolgersi a ditte specializzate per la fornitura di “appalto di servizi”, precedentemente vietati.

La novità normativa ha dato la possibilità di creare un regime solidaristico nell’ambito dell’appalto tra committente e appaltatore, istituendo in tal senso un regime di garanzie a favore dei lavoratori.

L’Art. 29, comma 2 del D.lgs. 276/03 prevede il regime della responsabilità solidale, che incombe sia sull’appaltatore che sul committente: entrambi sono tenuti a pagare i crediti da lavoro maturati dal personale impiegato nell’appalto (e anche le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali).

In merito alla responsabilità solidale nell’appalto doveroso sottolineare le novità introdotte dal Decreto 9.02.2012 n. 5 (Decreto Semplifica Italia) :

  • All’interno della categoria degli appalti ricadono, oltre ai trattamenti retributivi, anche le quote del TFR maturate dai lavoratori ivi impiegati;

  • Oltre ai contributi previdenziali, rientrano nell’obbligo solidaristico anche i premi assicurativi;

La giurisprudenza in materia ha statuito che il beneficio della preventiva escussione, invocato dal committente, "opera esclusivamente in sede esecutiva", nel senso che il lavoratore non può procedere coattivamente a carico del committente dell'appalto "se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni dell'appaltatore"; il beneficio della preventiva escussione "non impedisce", tuttavia, allo stesso lavoratore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo contro il committente.

Quanto ai limiti temporali, l’Avvocato del Lavoro di Milano chiarisce che il vincolo della solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’appalto: diversamente, nei casi in cui l’appalto duri molti anni, in cui si susseguono diversi subappaltatori, l’appaltatore principale non rimane legato con tutte le imprese subappaltatrice per l’intero periodo.

Da ultimo analizziamo i soggetti beneficiari del vincolo della solidarietà: essi sono tutti i lavoratori, non solo i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nell’appalto con altre tipologie contrattuali, quelli in nero purché impiegati direttamente nell’opera e nel servizio oggetto dell’appalto.

Per quanto riguarda i soggetti obbligati dunque responsabili solidalmente troviamo:

  • Il committente: chiamato a rispondere con l’appaltatore;

  • Appaltatore - subappaltatore: chiamato/i a rispondere in solido eventualmente con i subappaltatori.

Vuoi saperne di più e scoprire nel dettaglio la disciplina dell’appalto? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

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