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DIPENDENTE TITOLARE DI PARTITA IVA

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Può un lavoratore dipendente subordinato essere contemporaneamente titolare di una partita Iva?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino in questo articolo analizza un tema molto delicato che riguarda i lavoratori dipendenti che al contempo sono titolari di una partita Iva.

L’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino preliminarmente specifica che è assolutamente consentito ad un lavoratore dipendente lavorare in proprio, senza violare la legge e gli obblighi contrattuali; altresì, la medesima Legge non pone ostacoli allo svolgimento di attività di lavoro autonomo, quando si svolge da dipendente di un lavoro subordinato presso un’azienda privata. Diversamente, il discorso cambia quando parliamo di dipendenti statali o Enti Locali, alla luce del principio di esclusività del rapporto pubblico previsto dall’Art. 98 della Costituzione secondo il quale “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”, tradizionalmente posto come cardine del regime di incompatibilità nel pubblico impiego. Ed è proprio su tale principio che si è sviluppata la vigente normativa come più volte modificato e integrato art. 53 D.Lgs. 165/2001. Tra le modifiche più rilevanti ricordiamo il recente intervento sull’Art. 53 sopracitato riguardante la Legge 190/2012, che associa il canone del divieto di conflitto di interessi alla disciplina delle seconde attività da parte del pubblico dipendente.

Pertanto, secondo l’ordinamento e la normativa vigente, non è possibile svolgere altre attività contemporanee al rapporto d’impiego alle dipende pubbliche, fatta eccezione dei lavoratori part time, con un orario inferiore o pari al 50% dell’orario ordinario. In tale ultimo caso, da dipendente, effettuare contemporaneamente un’attività in proprio, sia in qualità di professionista sia in qualità di dipendente. Ovviamente, anche in questa ultima ipotesi sorgono numerosi conflitti ovvero per quanto riguarda i dipendenti pubblici part time che aprono partita Iva, si pone il problema del sopramenzionato conflitto d’interessi seppur l’orario di lavoro è ridotto. Invero, l’attività in proprio potrebbe dar luogo ad ostacoli e problemi con il lavoro presso la P.A. pertanto, affinché non sorga alcun tipo di problema con lavoro subordinato pubblico, non è sufficiente il solo fatto che la percentuale di part time non superi il 50 %, in quanto non deve sussistere, nel concreto, alcun conflitto d’interessi tra l’impiego in proprio e quello da dipendente alle spettanze della P.A.

Il discorso è leggermente differente per quanto concerne i dipendenti di datori di lavoro privati, il limite nello svolgimento di contemporanea attività in proprio consiste nel generale divieto di concorrenza, che nasce direttamente dall’obbligo di fedeltà disciplinato dall’Art. 2105 c.c. il quale stabilisce che “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.

Pertanto, se il dipendente decidesse di mettersi in proprio, e l’attività svolta può contrastare, anche in minima parte, con quella del datore di lavoro, per evitare spiacevoli problematiche che possono dar seguito a licenziamento e ad una successiva causa di risarcimento danni, deve essere dal datore di lavoro espressamente autorizzato.

Il lavoratore il proprio che ha un simultaneo rapporto di lavoro e svolge un’attività di impresa, non è obbligato ad iscriversi alla gestione lavoratori autonomi (Artigiani e Commercianti) dell’Inps; difatti, tale iscrizione è necessaria laddove l’attività alle dipendenze è prevalente rispetto a quella imprenditoriale.

Diversamente, se il lavoratore dipendente, oltre ad avere un rapporto subordinato, svolge altresì una professione regolamentata per la quale l’iscrizione a un albo è obbligatoria, può essere obbligatoria anche l’iscrizione alla Cassa previdenziale di categoria, se permesso e previsto dalla Cassa stessa.

L’Avvocato del Lavoro di Milano conclude aggiungendo che, qualora la professione contemporaneamente svolta non sia regolamentata, l’iscrizione alla Gestione Separata è obbligatoria. In tale ultimo caso il lavoratore deve pagare un’aliquota del 24% sull’imponibile derivante dall’attività professionale e non del 27,72% in quanto iscritto, nello stesso tempo, a una gestione dei lavoratori dipendenti. L’aliquota del 24% è infatti dovuta dai pensionati e dagli iscritti ad altre casse.

Vuoi saperne di più e scoprire se anche tu possiedi tutti gli strumenti utili in vista dell’apertura di una partita Iva sebbene tu sia un dipendente? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

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