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CASSAZIONE: CONCILIAZIONI IN SEDE SINDACALE A RISCHI D’IMPUGNAZIONE!

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Può il lavoratore impugnare il verbale sottoscritto in sede conciliativa?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino in questo articolo analizzerà un tema molto rilevante che riguarda tutti quei lavoratori che in sede sindacale stipulano una conciliazione con il datore di lavoro, ovvero la relativa impugnazione alla luce della recentissima pronuncia del Tribunale di Roma la quale per l’appunto ha stabilito che sono impugnabili solo gli accordi regolati da contratti collettivi (Sent. 8 maggio 2019 n. 4354).

L’Avvocato del lavoro preliminarmente chiarisce come le rinunce firmate in sede di conciliazione sono impugnabili (nel termine ordinario di 6 mesi) laddove il contratto collettivo di riferimento non disciplini l’istituto della conciliazione. Sul punto, si evidenzia altresì come le conciliazioni siano impugnabili se il rappresentante sindacale che sottoscrive il verbale non fornisce effettiva assistenza al lavoratore, spiegando in maniera approfondita le conseguenze delle rinunce.

Proprie queste sono state le considerazioni conclusive del Tribunale di Roma che potrebbero considerarsi come una vera e propria rivoluzione copernicana nella prassi seguita da molti professionisti che assistono i propri clienti durante la fase di sottoscrizione e, dunque, transazioni delle proprie rinunce.

La pronuncia emanata dal Tribunale di Roma menziona l’Art. 2113 c.c., ultimo comma, del Codice di procedura civile , il quale prevede che le rinunce e transazioni siglate in sede sindacale in base base all’Art. 412 ter c.p.c. non possono in alcun modo essere impugnate.

La norma processuale fa riferimento alle conciliazioni sottoscritte in sede sindacale «con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative».

A parere del Giudice le combinazioni di suddetti articoli consentono di ritenere inoppugnabili solo le conciliazioni previste e disciplinate dai contratti collettivi.

Pertanto, se il contratto collettivo non regolamentato espressamente la procedura di conciliazione sindacale, l’atto firmato dal lavoratore potrà essere impugnato.

Ma vi è di più, l’Avvocato del Lavoro di Milano evidenzia un’ulteriore portata innovativa da siffatta pronuncia: la conciliazione in sede sindacale è inoppugnabile solo se il lavoratore ha ricevuto «effettiva assistenza» dell’associazione sindacale presente. Dunque, affinché si possa ritenere rispettato l’obbligo di effettiva assistenza, è assolutamente necessario che il sindacalista sia informato sulla vicenda e che lo stesso illustri al dipendente tutti gli effetti e le conseguenze della firma, in modo da fargli avere la piena e completa consapevolezza della rinuncia.

Non basta, quindi, una lettura superficiale del verbale di conciliazione così come tantomeno non basta una mera spiegazione formale degli effetti delle rinunce: il sindacalista deve obbligatoriamente esporre i costi e i benefici della sottoscrizione che il lavorare si appresta a porre, al fine di rendere edotto il lavoratore delle conseguenze del proprio gesto.

In conclusione, nella prassi l’utilizzo della sede sindacale si sta sviluppando a macchia d’olio sebbene non siano molti i contratti collettivi che ne regolino il funzionamento, e gli operatori vi ricorrono nel convincimento che i verbali di conciliazione firmati in suddetto sedi siano inoppugnabili.

Vuoi saperne di più e scoprire se anche tu puoi impugnare il verbale di conciliazioni sottoscritto? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

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