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CASSAZIONE: RISARCIMENTO DEL DANNO PER LE ORE DI LAVORO ECCESSIVE -

L’Avvocato del Lavoro commenta:

Può il lavoratore chiedere il risarcimento del danno per le ore eccessive di lavoro?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino in questo articolo analizzerà un tema molto delicato riguardante il sempre più frequente caso in cui il lavoratore svolge la propria prestazione lavorativa in violazione dei limiti di orario e di riposo settimanale e, dunque, sconfinando nell’abnormalità, fa scattare il diritto risarcimento dei danni psicofisici patiti.

Nel caso in esame, l’Avvocato del Lavoro chiarisce che svolgere il proprio lavoro alle dipendenze di un'azienda, per un numero di ore che oltrepassa di molto quelle contrattualmente previste, determina l'insorgenza di un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del lavoratore che le ha effettivamente prestate, anche se in qualche modo egli abbia acconsentito allo straordinario.

Tale principio affonda le proprie radici da una recentissima pronuncia (n. 12540 del 10 maggio 2019) della Sezione Lavoro della Cassazione, la quale con riferimento specifico al dipendente di una Spa addetto alla vigilanza il quale, pur avendo lavorato per alcuni anni per un monte ore molto al di sopra di quelle pattuite con il CCNL Istituti di Vigilanza Privata, non aveva percepito l'esatta retribuzione, né recuperato il riposo settimanale.

Il succo dell'elaborazione giurisprudenziale è, dunque, il seguente.

Il lavoro che supera di gran lunga i limiti di legge e del contratto collettivo, protraendosi per anni, provoca un danno da usura psico-fisica distinto da quello biologico, siccome è lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost.

Dunque, nel caso in cui il lavoratore chieda egli stesso di effettuare ulteriori ore di straordinario non previste contrattualmente, tale manifestazione di volontà non va ad incidere sulla produzione del danno, in quanto sussiste in ogni caso un generale obbligo del datore di tutelare l'integrità psicofisica e la personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.).

In pratica

Il principio scolpito dalla Sezione Lavoro richiama il vincolo normativo dato dall'art. 2087 codice civile, in ordine alla tutela delle condizioni di lavoro.

L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

La sostanza di tutto questo è che tale danno è risarcibile.

Vuoi sapere di più e scoprire se anche tu potresti essere soggetto ad un eventuale risarcimento del danno per aver lavorato un monte ore superiore rispetto a quelle contrattualmente previste? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

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