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E’ POSSIBILE REGISTRARE DI NASCOSTO I COLLEGHI DI LAVORO?

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

L’avvocato del lavoro affronta il tema delle registrazioni, acquisite senza il consenso dei colleghi presenti, volte alla tutela dei diritti dei lavoratori.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano un tema molto delicato, che riguarda la possibilità di utilizzare registrazioni di colloqui ai fini difensivi.

L’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino preliminarmente precisano come l'utilizzo di registrazioni di colloqui ai fini difensivi sia una questione attorno alla quale si annida ancora molta incertezza, sottolineando come spesso, in sede di appuntamento, i lavoratori chiedano se sia lecito - o meno - registrare di nascosto i colleghi di lavoro e produrre tali registrazioni in giudizio.

Dunque, cerchiamo di fare chiarezza.

Iniziamo con l’inquadrare correttamente la questione: sostanzialmente si tratta di bilanciare le esigenze di tutela della riservatezza, da un lato, e di tutela giurisdizionale dei propri diritti, dall'altro, e trovare un giusto punto di equilibrio.

I dubbi lasciati in proposito dalla legge sono stati fugati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha da tempo chiarito che l'utilizzo di registrazioni di colloqui tra colleghi di lavoro a fini difensivi non necessita del consenso dei presenti.

Tale utilizzo, infatti, è legittimato dalla necessità di tutelare i propri diritti in giudizio, con la conseguenza che è legittima la condotta del lavoratore che ha effettuato le registrazioni per tutelare la propria posizione in azienda e precostituirsi un mezzo di prova.

L'impiego dunque delle registrazioni senza il consenso risponde del resto alle necessità che conseguono al legittimo esercizio di un diritto, purché sia pertinente alla tesi difensiva e non ecceda le sue finalità. (Cass. Sent. n. 27424/2014) (Cass. Sent. n. 12534/2019).

La legittimità delle registrazioni e del loro utilizzo, in ragione di quanto visto, comporta anche l'inidoneità del comportamento del dipendente a integrare un illecito disciplinare sanzionabile.

Vuoi saperne di più e scoprire se anche tu se hai la possibilità di produrre in giudizio, e dunque far valere un tuo diritto, le registrazioni in tuo possesso? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino! (Link a contatti)

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