top of page

CORONAVIRUS E LAVORO

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Quali possibili scelte per i lavoratori ?

  • risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano una tematica davvero attuale, che sta sconvolgendo non solo l’assetto societario generalmente inteso, bensì l’approccio del mondo del lavoro a tale nuova problematica: il Coronavirus.

L’avvocato del Lavoro preliminarmente chiarisce che il Decreto adottato nel fine settimana dal Governo per contenere il contagio da Coronavirus, pregiudica direttamente l’attività lavorativa nelle aree interessate. Al di là delle situazioni critiche che stanno purtroppo aumentando, i lavoratori coinvolti dall’arresto delle attività si trovano davanti a un panorama assai complesso.

Ecco alcuni temi riguardanti i lavoratori coinvolti:

  • A CASA PER L’ORDINANZA: STIPENDIO PAGATO.

La Fondazione Studi di Consulenti del Lavoro si è adoperata al fine di fornire un approfondimento relativo a tutti quei casi in cui i Lavoratori, su impulso della Pubblica Autorità, sono costretti presso le proprie abitazioni; a tal proposito, la norma prevede una casistica della “impossibilità a recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del Lavoratore”. In tali casi i lavoratori rimarranno dunque a casa ma con diritto a percepire comunque la retribuzione.

La scelta adoperata dal Governo è volta alla massima tutela della saluta pubblica in una situazione di emergenza come quella in cui ci troviamo ora. Dall’altro lato il Governo sta studiando una forma di protezione per tutti quei Datori di Lavoro che si ritrovano a pagare dipendenti senza poi, fattivamente, godere della loro prestazione lavorativa.

Ebbene, lo strumento utilizzato sarà, con ogni probabilità, la Cassa Integrazione Ordinaria (C.I.G.O.), ma per intervenire anche sulle realtà imprenditoriali di entità più piccola, si sta pensando di far intervenire il Fondo d’integrazione salariale. Quest’ultimo è attivabile da tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

  • ATTIVITA’ SOSPESA e SMART WORKING.

Un caso a sé, invece, è rappresentato dallo smart working, il quale prevede, in ipotesi “normale”, un accordo sottoscritto fra l’azienda e il Lavoratore (non necessariamente a livello sindacale) e una comunicazione obbligatoria depositata dal datore sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro.

Con il Decreto di Palazzo Chigi del 23 febbraio 2020, tale preventivo accordo scritto non risulta essere più necessario.

Per quanto concerne, invece, l’attività sospesa, un trattamento di simile entità è previsto dai Consulenti qualora si verificasse il divieto d’accesso a un comune o aria geografica, con sospensione dell’attività lavorative per le imprese oppure la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove gli stessi si svolgano fuori dal comune interessato dallo stop precauzionale.

Anche in tale caso, dunque, appare di tutta evidenza l’assoluta impossibilità della prestazione lavorativa, indipendentemente dalla volontà del Lavoratore, essendo l’azienda stessa impedita dal provvedimento dell’Autorità Pubblica allo svolgimento della normale attività produttiva.

Dunque, resta in piedi il diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione lavorativa.

  • QUARANTENA OBBLIGATORIA: MALATTIA.

Laddove i Lavoratori con sintomi da Coronavirus siano tenuti in osservazione, dovendo rinunziare al lavoro, occorre necessariamente fare riferimento al Contratto Collettivo di Lavoro applicato al rapporto.

Per l’Avvocato del Lavoro, tale evento è da considerarsi assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi.

Il lavoratore che non può svolgere la propria attività lavorativa e, dunque, risulta assente sul luogo di lavoro in conseguenza dell’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva, è certamente da considerarsi sottoposto a trattamento latu sensu sanitario e, pertanto, la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, relative all’assenza per malattia, con conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.

Diversamente, laddove il Lavoratore si mettesse in quarantena volontaria (isolamento a casa, asintomatico ma con controllo attivo da parte delle autorità, dopo essere stati a contatto con le zone interessate) rientrerebbe nella casistica del “comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e disciplinato conseguentemente come le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo”.

  • LA “PAURA” NON VIENE TUTELATA: RISCHIO LICENZIAMENTO.

Da ultimo, si affronta il caso dei lavoratori che si rifiutassero di andare al lavoro, in assenza di indicazioni in tal senso dalle Autorità.

Un’assenza dunque determinata dal semplice “timore di essere contagiati”, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste. In tal caso, si realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche anche al licenziamento e per giusta causa.

Vuoi saperne di più e scoprire nel dettaglio quale comportamento assumere in riferimento all’emergenza attuale del Coronavirus?? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Non ci sono ancora tag.
bottom of page