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PROCESSO DEL LAVORO (Parte 2)

PROCESSO DEL LAVORO PT. 2

  • Oggetto delle controversie individuali di lavoro

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e di Torino in questo articolo prosegue nell’analisi del processo del lavoro, in particolare in questo articolo, l’Avvocato tratterà l’oggetto delle controversie individuali di lavoro.

Le norme che disciplinano il processo del lavoro individuano chiaramente nell'Art. 409 c.p.c. i rapporti conflittuali a cui esse si applicano. Si tratta solo ed esclusivamente di rapporti individuali, perché nel nostro ordinamento giuridico interno non è prevista la possibilità di svolgere procedimenti giurisdizionali per controversie collettive quali potrebbero essere quelle relative al rapporto di un'azienda con un gruppo di suoi dipendenti.

Sostanzialmente sono cinque i tipi di rapporto individuale di lavoro a cui si applicano le disposizioni del libro 2, titolo IV del codice di procedura civile. Innanzitutto si trovano i rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non si svolgono nell'ambito di un'impresa come accade per il lavoro domestico.

Le norme suddette si applicano, poi, ai rapporti di lavoro agricolo.

In questo caso l'art. 9, comma 1, della Legge n. 29/90 assegna alle sezioni specializzate agrarie, istituite presso i Tribunali e le Corti d'Appello, tutte le controversie attinenti i contratti agrari sottraendole alla competenza dei giudici ordinari del lavoro, pur prevedendo per esse l'applicazione delle norme relative al processo del lavoro di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c.

Il rito speciale si applica inoltre ai rapporti di agenzia, rappresentanza e collaborazione che abbiano ad oggetto una prestazione di lavoro coordinata e continuativa, di stampo prevalentemente personale. Non è richiesto necessariamente il carattere della subordinazione. Si tratta di quei rapporti che sorgono sulla base di contratti di lavoro a progetto oppure di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Ancora, il rito del lavoro si applica ai rapporti lavorativi dei dipendenti di enti pubblici che svolgano in modo prevalente o esclusivo un'attività economica.

Infine le norme suddette si applicano anche ai rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo che la legislazione speciale non preveda la competenza giurisdizionale di altro giudice. L'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 LINK 3 precisa che sono devolute al giudice del lavoro le liti relative ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, compreso le fattispecie inerenti a comportamenti antisindacali della P.A.

In generale le controversie di lavoro a cui si riferisce l'art. 409 c.p.c. sono quelle relative alla nascita, alle modifiche e all'estinzione del rapporto di lavoro. Vi rientrano, ad esempio, la richiesta di risarcimento dei danni derivanti da infortunio occorso sul luogo di lavoro o dovuti alla violazione delle norme, da parte del datore, delle disposizioni relative alla sicurezza del posto di lavoro o al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori.

Sono regolate con il rito speciale anche i conflitti che possono avere ad oggetto gli effetti che dette situazioni giuridiche generano. A queste tipologie si aggiungono, infine, tutti i tipi di controversia, generalmente intesa, che possono sorgere dal rapporto di lavoro, con la condizione che i conflitti siano direttamente dipendenti da detto rapporto e non siano, invece, sorti da esso solo per mera occasionalità.

Vuoi saperne di più e approfondire la disciplina avente ad oggetto le controversie individuali di lavoro? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

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