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DECRETO CURA ITALIA: TUTTE LE NOVITA’ SUL LAVORO: CASSA INTEGRAZIONE E AMMORTIZZATORI SOCIALI

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Considerato il contagio da Coronavirus che sta seminando vittime in tutto il mondo, quali sono le recenti misure adottate dal Governo sul lavoro?

  • risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano una tematica che sta coinvolgendo tutto il mondo: il Coronavirus.

L’avvocato del Lavoro al fine di meglio approfondire la tematica del Covid-19 in relazione al diritto del lavoro, chiarisce le molteplici misure in materia di diritto del lavoro disciplinate dal decreto legge Cura Italia, n. 18/2020, in vigore dal 17 marzo 2020.

  • Ammortizzatori sociali.

Innanzitutto, il decreto legge dispone l'estensione della c.d. "procedura semplificata" per l'accesso al trattamento di integrazione salariale, introdotta dal DL del 9 marzo per le sole aziende con unità produttive, site nei comuni della originaria "zona rossa", su tutto il territorio nazionale, con la previsione di ulteriori agevolazioni.

  • Trattamento di integrazione salariale e Assegno ordinario erogato dal FIS.

È disposto poi che i datori di lavoro che nell'anno in corso procedano alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa, a causa dell’emergenza epidemiologica, possano presentare domanda di accesso ai fondi di integrazione salariali (FIS) e beneficiare della concessione del trattamento con causale COVID 19. In tal caso, si potrà accedere all'assegno ordinario qualora il datore sia iscritto al FIS ed occupi mediamente più di 5 dipendenti, erogato dall’INPS per un periodo non superiore a 9 settimane.

Importante agevolazione del decreto è quella di disapplicare le disposizioni di cui al d.lgs. n. 148/2015 che prevedono limiti al godimento di tale prestazione, così come non è prevista l’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni per la domanda di concessione.

  • La Cassa integrazione in deroga.

Ulteriore previsione è quella concernente le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge abbiano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario: il decreto dispone che possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane, che sospende e sostituisce il trattamento straordinario già in corso, e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro. La durata del beneficio, anche in questo caso, è pari a nove settimane.

  • Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-legg

e abbiano in corso un assegno di solidarietà, poi, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Anche la concessione di tale trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori già beneficiari dell'assegno a totale copertura dell'orario di lavoro.

  • Cassa integrazione in deroga per gli altri datori di lavoro

È sancito poi che le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, ad esclusione dei datori di lavoro domestico, possono riconoscere, previo accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione e comunque per un periodo massimo di nove settimane.

Vuoi saperne di più e scoprire nel dettaglio quale comportamento assumere in riferimento all’emergenza attuale del Coronavirus?? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

www.impungazionelicenziamento.it/contatti

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