DECRETO CURA ITALIA: TUTTE LE NOVITA’ SUL LAVORO: CASSA INTEGRAZIONE E AMMORTIZZATORI SOCIALI
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
Considerato il contagio da Coronavirus che sta seminando vittime in tutto il mondo, quali sono le recenti misure adottate dal Governo sul lavoro?
risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano una tematica che sta coinvolgendo tutto il mondo: il Coronavirus.
L’avvocato del Lavoro al fine di meglio approfondire la tematica del Covid-19 in relazione al diritto del lavoro, chiarisce le molteplici misure in materia di diritto del lavoro disciplinate dal decreto legge Cura Italia, n. 18/2020, in vigore dal 17 marzo 2020.
Ammortizzatori sociali.
Innanzitutto, il decreto legge dispone l'estensione della c.d. "procedura semplificata" per l'accesso al trattamento di integrazione salariale, introdotta dal DL del 9 marzo per le sole aziende con unità produttive, site nei comuni della originaria "zona rossa", su tutto il territorio nazionale, con la previsione di ulteriori agevolazioni.
Trattamento di integrazione salariale e Assegno ordinario erogato dal FIS.
È disposto poi che i datori di lavoro che nell'anno in corso procedano alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa, a causa dell’emergenza epidemiologica, possano presentare domanda di accesso ai fondi di integrazione salariali (FIS) e beneficiare della concessione del trattamento con causale COVID 19. In tal caso, si potrà accedere all'assegno ordinario qualora il datore sia iscritto al FIS ed occupi mediamente più di 5 dipendenti, erogato dall’INPS per un periodo non superiore a 9 settimane.
Importante agevolazione del decreto è quella di disapplicare le disposizioni di cui al d.lgs. n. 148/2015 che prevedono limiti al godimento di tale prestazione, così come non è prevista l’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni per la domanda di concessione.
La Cassa integrazione in deroga.
Ulteriore previsione è quella concernente le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge abbiano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario: il decreto dispone che possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane, che sospende e sostituisce il trattamento straordinario già in corso, e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro. La durata del beneficio, anche in questo caso, è pari a nove settimane.
Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso
I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-legg
e abbiano in corso un assegno di solidarietà, poi, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Anche la concessione di tale trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori già beneficiari dell'assegno a totale copertura dell'orario di lavoro.
Cassa integrazione in deroga per gli altri datori di lavoro
È sancito poi che le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, ad esclusione dei datori di lavoro domestico, possono riconoscere, previo accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione e comunque per un periodo massimo di nove settimane.
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