DECRETO CURA ITALIA PARTE 2: CONGEDI, PERMESSI 104 E INDENNITA’
- L’Avvocato del Lavoro commenta: Considerato il contagio da Coronavirus che sta seminando panico e vittime in tutto il mondo, quali sono le recenti misure adottate dal Governo sul lavoro?
risponde l’Avvocato del Lavoro. Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano una tematica che sta coinvolgendo tutto il mondo: il Coronavirus. L’avvocato del Lavoro al fine di meglio approfondire la tematica del Covid-19 in relazione al diritto del lavoro, chiarisce le molteplici misure in materia di diritto del lavoro disciplinate dal decreto legge Cura Italia, n. 18/2020, in vigore dal 17 marzo 2020. Congedi permessi e indennità Altra importante previsione è il riconoscimento genitori lavoratori dipendenti del settore privato, il diritto alla fruizione di uno specifico congedo qualora abbiano figli di età non superiore ai 12 anni, in virtù del quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, sempreché nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, invece, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In alternativa, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro Estensione durata permessi legge 104 Tra le previsioni, quella sicuramente più significativa prevede l'aumento del numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'incremento di ulteriori dodici giorni usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 riconosciuto al personale sanitario impegnati nell'emergenza COVID-19. Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e bonus baby-sitter Per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione delle attività didattiche nelle scuole, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità. Invece, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, è previsto il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età nel limite massimo complessivo di 1000 euro. Periodo di sorveglianza sanitaria Da non tralasciare la previsione per cui il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Indennità per lavori autonomi e stagionali Il decreto, infine, prevede in favore di lavoratori autonomi titolari di partita iva, co.co.co. professionisti iscritti alla gestione separata INPS, autonomi dell'AGO, stagionali, lavoratori del settore pesca, del turismo, un'indennità pari a 600,00 euro, ma restano esclusi da tali benefici i lavoratori autonomi professionisti, titolari di partita iva iscritti alla gestione privatistica. Nelle prossime settimane è prevista l’adozione di uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui definire i criteri di priorità e le modalità di attribuzione di dette indennità, nonché la eventuale quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Vuoi saperne di più e scoprire nel dettaglio quale comportamento assumere in riferimento all’emergenza attuale del Coronavirus?? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino! www.impugnazionelicenziamento.it/contatti