COME CAMBIA IL MONDO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID -19 – PARTE 2°: CASSA INTEGRAZIONE, MALATTIA E FE
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
A seguito dell’emanazione del Decreto “Cura Italia”, quali e che tipi di adeguamenti sono stati apportati al mondo del lavoro?
risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, come delineato dell’articolo precedente l’obiettivo che si pone l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino è quello di analizzare, in modo approfondito il mutamento che ha subito o meglio investito il mondo del lavoro, alla luce del Decreto Cura Italia del 17 marzo 2029 n. 18 in combinato con la Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro. 3/2020. che ha appunto chiarito nel dettaglio le tutele (permessi, congedi parentali, lavoro agile) per i lavoratori dipendenti pubblici e privati.
Procediamo a chiarire, per singoli punti, i dettagli apportati dalla Circolare ministeriale.
Cassa Integrazione Guadagni c.d. (C.I.G.)
Preliminarmente l’Avvocato del Lavoro chiarisce che la Cassa Integrazione Guadagni, è un ammortizzatore finalizzata al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di ridotta occupazione o, nei casi più gravi, di disoccupazione. Consiste dunque in una somma di denaro corrisposta dall'INPS ai lavoratori, per i quali sia prevista una riduzione o sospensione dell'orario di lavoro.
Svolgendo la funzione di integrazione dello stipendio dei lavoratori può essere ordinaria, nei casi in cui la riduzione o la sospensione dell'orario di lavoro per i lavoratori sia conseguenza di situazioni aziendali temporanee non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, oppure straordinaria, qualora non faccia riferimento a situazioni di mercato temporanee, ma a situazioni straordinarie come quelle tipiche di ristrutturazione e riconversione dell'attività dell'azienda; crisi di un determinato settore aziendale o territoriale, o nei non infrequenti casi di pendenza di procedure concorsuali.
Ebbene, l'emergenza sanitaria in corso ha costretto il Legislatore ad estendere l'accesso a tale ammortizzatore, onde poter fare fronte all'impossibilità oggettiva di portare avanti le attività aziendali o di poterlo fare, ma osservando un regime decisamente ridotto rispetto a quello abituale.
Malattia
Laddove durante la sospensione dal lavoro (in ragione dell'intervento della Cassa Integrazione a zero ore) sorga lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali. L'attività verrà sospesa, non vigerà alcun obbligo di presentazione da parte del dipendente e lo stesso non dovrà comunicare lo stato di malattia, continuando a beneficiare delle integrazioni salariali.
Qualora lo stato di malattia dovesse invece risultare da evento precedente all'inizio della sospensione dell'attività lavorativa:
a) il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa solo se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto cui il lavoratore appartiene abbia sospeso l'attività;
b) il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia qualora non venga sospesa la totalità del personale in forze.
Se la cassa integrazione riguarderà lavoratori ad orario ridotto, prevarrà l'indennità economica di malattia.
Ferie
L'INPS ha chiarito che durante il periodo di fruizione di integrazione salariale e in caso di sospensione a zero ore, il diritto alle ferie non matura, salva espressa previsione contrattuale; lo stesso, quindi, matura e rimane a carico del datore di lavoro in caso di mera riduzione di attività lavorativa.
Per completezza, aiuto alla comprensione e uniformità di trattazione, si precisa che già nel 2012, l'Istituto aveva chiarito che in regime di C.I.G. a zero ore, il datore di lavoro può posticipare il godimento delle ferie al momento della conclusione della sospensione, coincidente con la ripresa dell'attività lavorativa e tale differimento può riferirsi sia le ferie residue di precedenti anni, sia le ferie in corso di maturazione nell'anno.
Invece, in regime di C.I.G. per riduzione d'orario, posta la prosecuzione dell'attività, sia pure ad orario ridotto, la fruizione delle ferie continua ad essere governata dalle regole ordinarie che regolano il rapporto di lavoro, come previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Vuoi saperne di più e scoprire nel dettaglio quali sono i chiarimenti apportati dalla circolare del Ministero del Lavoro alla luce del Decreto Cura Italia? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!
