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COME CAMBIA IL MONDO DEL LAVORO AI TEMPI DEL COVID -19 – PARTE 3° : INFORTUNIO E PERMESSI LEGGE 104

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

A seguito dell’emanazione del Decreto “Cura Italia”, quali e che tipi di adeguamenti sono stati apportati al mondo del lavoro?

  • risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, come delineato dell’articolo precedente l’obiettivo che si pone l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino è quello di analizzare, in modo approfondito il mutamento che ha subito o meglio investito il mondo del lavoro, alla luce del Decreto Cura Italia del 17 marzo 2029 n. 18 in combinato con la Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro. 3/2020. che ha appunto chiarito nel dettaglio le tutele (permessi, congedi parentali, lavoro agile) per i lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Proseguiamo nell’analisi dei dettagli apportati dalla Circolare ministeriale.

  • Infortunio

È sancito il principio secondo cui l'indennità di infortunio prevale sull'integrazione salariale.

Il lavoratore in cassa integrazione, se inabile al lavoro a causa di una inabilità conseguente ad infortunio o malattia professionale (da ricomprendersi anche l'ipotesi di ricaduta di infortunio) avrà diritto all'indennità Inail. Pertanto, il trattamento di integrazione salariale si deve intendere sospeso per tutta la durata del medesimo.

La Circolare Inps n. 130/2017 , volta a fornire orientamento con riguardo ai criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale ha chiarito i criteri per la convalida dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale, nonché i criteri per l'approvazione dell'assegno di solidarietà alla luce delle disposizioni di cui al Dm n. 94033/2016, adottato per l'approvazione dei programmi di Cigs. Il documento, tra le altre, offriva chiarimenti relativi alle prestazioni garantite dal medesimo Fondo.

  • Permessi Legge 104/1992

Con il messaggio n. 1281 del 20 marzo, l'INPS ha dato alcune informazioni con riferimento, tra gli altri, ai permessi Legge 104 del 1992.

In particolare, in relazione ai mesi di marzo e aprile 2020 è previsto un incremento di tre giorni retribuiti. Le giornate, pertanto, diventano complessivamente 15 giorni/mese frazionabili a ore, o, in alternativa, fruibili consecutivamente in ciascuna delle due mensilità.

Come noto, la forza lavoro interessata dalla predetta legge è composta da coloro che devono prestare assistenza personale ad un familiare con grave handicap.

L’INPS infatti ha specificato che coloro che abbiano già beneficiato di un provvedimento autorizzativo ai permessi, valido anche per i mesi di marzo e aprile 2020 non dovrà presentare una nuova domanda. Tali soggetti, potranno usufruire di ulteriori tre giorni/mese senza alcuna autorizzazione aggiuntiva e il datore di lavoro dovrà considerare validi i provvedimenti in precedenza emessi di cui gli stessi siano beneficiari.

Laddove, invece, vi siano lavoratori privi di autorizzazione, questi dovranno necessariamente seguire la procedura ordinaria per richiederla. Il provvedimento che verrà emesso, sarà quindi considerato valido anche per gli ulteriori tre giorni per i mesi di marzo e aprile 2020.

Per quanto attiene in ultimo, i lavoratori del Pubblico Impiego, l'Amministrazione pubblica dovrà presentare domanda di permesso per i propri lavoratori dipendenti. Con riferimento specifico alle sopra esaminate forme di integrazione salariale, si precisa che in caso di cassa integrazione a zero ore, al lavoratore non spetterà alcun giorno retribuito.

Se invece si tratta di lavoratori ai quali è applicata la cassa integrazione con riduzione di orario, sarà necessario effettuare una distinzione tra riduzione verticale dell'orario e riduzione di orario orizzontale.

  • Estensione permessi di cui alla Legge 104/1992

I lavoratori che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno e quelli a cui è riconosciuta una disabilità grave potranno fruire di 18 giorni complessivi di permesso retribuito. Tali permessi sono fruibili anche in misura pari ad un determinato numero di ore durante i mesi di marzo e aprile.

Il lavoratore dovrà essere in possesso di provvedimento di autorizzazione già emesso, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile.

I soggetti interessati sono:

  • lavoratori che assistono una persona con disabilità grave non ricoverata a tempo pieno (18 giorni);

  • lavoratori affetti da grave disabilità (18 giorni);

  • lavoratori che assistono più soggetti disabili (18 giorni per ciascun soggetto disabile);

  • lavoratori disabili che assistono altri soggetti disabili (18giorni per ciascun soggetto disabile).

Vuoi saperne di più e scoprire nel dettaglio quali sono i chiarimenti apportati dalla circolare del Ministero del Lavoro alla luce del Decreto Cura Italia? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

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