top of page

CORONAVIRUS E ASSENZA DAL LAVORO: QUANDO SI PUO’ E QUANDO NO

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Un Lavoratore può assentarsi di propria iniziativa dal lavoro a causa del Coronavirus? Quali le possibili conseguenze?

  • risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano una tematica che sta coinvolgendo purtroppo tutto il mondo: il Coronavirus.

L’avvocato del Lavoro al fine di meglio approfondire la tematica del Covid-19 in relazione al diritto del lavoro, chiarisce che chi si assenta dal lavoro per la sola paura del contagio, senza alcun provvedimento delle Autorità o decisione della propria azienda, sarà considerato assente ingiustificato e rischia dunque un provvedimento disciplinare, che potrebbe portare anche al licenziamento.

Chi è in quarantena obbligatoria è trattato invece come se fosse in malattia. Mentre la sospensione dell’attività aziendale decisa per precauzione, comporta l’assenza giustificata del lavoratore e la chance dell’accesso alla cassa integrazione per l’azienda.

Questi sono alcuni dei chiarimenti forniti dalla fondazione studio dei Consulenti del Lavoro nella nota diffusa il 24 febbraio 2020. Il Decreto Legge n. 6/2020 contenente le misure urgenti atte al fine di contenere e gestire l’emergenza da Coronavirus, ha certamente incrementato le occasioni in cui le attività lavorative possono essere condizionate da interventi delle Autorità pubbliche. La Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro ha quindi dettagliatamente approfondito cinque situazioni tipo nelle quali potrebbero trovarsi i Lavoratori nei territori interessati dal virus.

  • A CASA PER ORDINANZE: SMART WORKING ANCHE SENZA ACCORDO SCRITTO.

Per tutti quei casi di assenza dal lavoro in seguito a ordine della pubblica autorità che impedisca ai lavoratori di uscire di casa, ovvero l’impossibilità di andare a lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, quest’ultimo resterà a casa ma con la retribuzione pagata. L’assenza del lavoratore in questi casi è necessaria. È infatti questo uno dei casi per i quali è stata richiesta l’emanazione di un provvedimento normativo che preveda la Cig per queste tipologie di eventi.

L’alternativa è lo smart working regolato dalla Legge 81/2017: il lavoratore subordinato può svolgere la sua prestazione da casa, senza recarsi sul luogo di lavoro. Data la situazione di emergenza, il Dpcm pubblicato sempre il 23 febbraio per contenere il contagio in Lombardia e in Veneto ha previsto la possibilità di adottare lo smart working in via “automatica” nelle aree considerate a rischio. Senza il preventivo accordo scritto.

  • LA SOSPENSIONE DALLE ATTIVITA’ AZIENDALI GIUSTIFICA L’ASSENZA.

Tra le misure di contrasto alla diffusione del virus cui sono anche quelle per vietare l’accesso in un determinato comune o area geografica, e la sospensione delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche se queste si svolgono fuori da quest’area. In tali casi, è fatto salvo il diritto alla retribuzione del Lavoratore, anche in assenza dello svolgimento della prestazione. Anche in questo caso, l’azienda dovrebbe avere l’accesso alla Cig, come preannunciato dal Ministero del Lavoro.

  • LA QUARENTENA OBBLIGATORIA E’ COME L’ASSENZA PER MALATTIA.

L’assenza per quarantena stabilita dai presìdi sanitari riguarda i lavoratori messi sotto osservazione perché hanno sintomi riconducibili al Coronavirus. Tale ipotesi può comportare l’assenza da parte del Lavoratore interessato. In tale caso, il CCNL applicato stabilisce le modalità di gestione dell’evento che, comunque, è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi.

Il lavoratore si considera sottoposto a trattamento sanitario e, pertanto la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.

  • CHI SI METTE IN QUARANTENA PERCHE VIENE DA ZONE A RISCHIO E’ GIUSTIFICATO.

L’assenza per quarantena volontaria di persone che scelgono autonomamente di isolarsi pur non avendo sintomi palesi di contagio è ammessa. Tra le misure di contenimento previste da Governo c’è anzi l’obbligo da parte di coloro che sono arrivati in Italia sa zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms di comunicare questa circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’Asl competente per territorio, che a sua volta lo comunica all’Autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. La decisione di adottare una quarantena “volontaria”, nei limiti dell’attesa della decisione sulla misura da adottare da parte dell’autorità pubblica, può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e disciplinato come per le stensioni dalla prestazione lavorativa obbligatorie dal provvedimento amministrativo.

  • L’INGIUSTIFICATA E INGIUSTIFICABILE PAURA DEL CONTAGIO.

L’assenza autodeterminata da parte dei lavoratori che ritengono il fenomeno dell’epidemia sufficiente di per sé a giustificare l’assenza dal lavoro, pur sussistendo provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano la livera circolazione. Un’assenza determinata dal semplice “timore” di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, non consente di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto alla prestazione lavorativa.

In tal caso, si realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento.

Vuoi saperne di più e scoprire nel dettaglio quale comportamento assumere in riferimento all’emergenza attuale del Coronavirus?? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Non ci sono ancora tag.
bottom of page