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TUTELE PER I RIDERS

- L’Avvocato del Lavoro risponde:

I Riders sono lavoratori subordinati o co.co.co.? Che tipo di tutele possono invocare?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano e l’Avvocato del Lavoro di Torino in questo articolo analizzano la sentenza n. 1663/2020 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro relativa alle tutele da riconoscere ai riders dei servizi di consegna di cibo a domicilio delle varie piattaforme online.

  • Posizione dei riders

Preliminarmente, l’Avvocato del Lavoro precisa che tra le tutele fornite dal Jobs Act rientra l’obbligo di applicare la disciplina del rapporto subordinato anche ai collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co-co-co) a partire dal primo gennaio 2016.

Per tutelare tali giovani riders che vivono nella "zona d'ombra" del lavoro subordinato e della collaborazione autonoma, la Suprema Corte sta seguendo l’orientamento di riconoscere ai fattorini che consegnano cibo a domicilio in bici o in moto le tutele previste dal Jobs Act.

I riders svolgono sì le loro mansioni in modo continuativo, subordinato, personale e organizzato dal committente attraverso la piattaforma e la app che gli danno istruzioni sui luoghi in cui effettuare le consegne, ma ciò non deve causare un vuoto di tutela nei loro confronti, per cui è da applicare anche a tali categorie di lavoratori il regime del rapporto di lavoro subordinato.

  • La vicenda processuale

Alcuni riders impiegati presso una nota piattaforma in liquidazione in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si rivolgevano al Tribunale di Torino per chiedere che venisse accertata la natura di lavoro subordinato del loro rapporto di lavoro e chiedendo la condanna della società datrice a pagare delle differenze retributive maturate. Lamentavano poi di essere stati licenziati illegittimamente, richiedendo il ripristino del rapporto di lavoro ed il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del licenziamento.

Il Tribunale rigettava le domande, così come la Corte d'Appello di Torino successivamente adita negava la natura subordinata del rapporto, precisando che il rapporto tra riders e datore di lavoro si pone a metà strada tra il lavoro subordinato e i contratti di co.co.co e, pertanto, riconosceva loro quanto maturato in base all'attività prestata in base alla retribuzione stabilita per i dipendenti di V livello dal CCNL logistica trasporto merci.

  • Il ricorso in Cassazione

La società datrice ricorreva, così, alla Corte di Cassazione, rilevando principalmente l'inesistenza di un contratto misto con elementi del lavoro subordinato e del co.co.co.

La Cassazione, attraverso la sentenza n. 1663/2020 summenzionata, rigettava il ricorso ritenendo infondati i vari motivi sollevati dalla datrice di lavoro. La Corte di legittimità precisa che l'art 2 del dlgs n. 81/2015 è orientato ad "assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoro subordinato, in coerenza con l'approccio generale della riforma, al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di "debolezza" economica, operanti in una "zona grigia" tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea".

Aveva pertanto errato la Corte d'Appello nel ritenere che la fattispecie dovesse essere inquadrata in un terzo genere di rapporto lavorativo, in quanto si sarebbe dovuto ritenere direttamente applicabile l'art 2 del Decreto Legislativo n. 81/2015 e, dunque, applicare ai riders le tutele relativa al rapporto di lavoro subordinato.

  • Interventi necessari

CGIL e CISL commentano positivamente la decisione della Cassazione, tuttavia ci sono ancora importanti passi da fare in materia: è necessaria una contrattazione collettiva che si occupi di introdurre tutele più specifiche, così come è da istituire, da parte del Ministero del Lavoro, un Osservatorio dedicato e creare un albo delle piattaforme digitali operanti nel nostro Paese per assicurarsi che queste rispettino gli adempimenti fiscali contributivi previsti.

Vuoi saperne di più e scoprire nel dettaglio la disciplina relativa alla posizione lavorativa e alle tutele dei riders? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

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