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CASSAZIONE: NO AL LICENZIAMENTO DI CHI NON VUOLE LAVORARE NEI FESTIVI

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

E’ legittimo il licenziamento del lavoratore che si è rifiutato di non prestare la sua attività lavorativa nei giorni festivi?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino in questo articolo analizza una tematica importante che riguarda il caso di un lavoratore che, a seguito del suo rifiuto a prestare l’attività lavorativa durante i giorni festivi, è stato licenziamento dal datore di lavoro.

L’Avvocato del lavoro, preliminarmente chiarisce che con sentenza n. 18887/2019 la Cassazione ha accolto il ricorso di un dipendente, licenziato per essersi rifiutato di lavorare nella giornata festiva del primo maggio. Per gli Ermellini le leggi n. 260/ 1949 e n. 54/1977 sono fonti sufficienti a tutelare il diritto del lavoratore a non lavorare in occasione delle festività civili e religiose infrasettimanali. Il datore non può imporre unilateralmente al dipendente di lavorare in queste giornate, ma occorre sempre un accordo preventivo con lo stesso. Solo i dipendenti di istituzioni sanitarie, pubbliche e private, sono tenuti a lavorare nelle giornate del primo maggio e del 25 aprile, se le esigenze di servizio non consentono il riposo previsto.

Ma analizziamo la vicenda processuale presa in esame dal nostro Avvocato del Lavoro.

Il Giudice rigettava la domanda di un dipendente di una Società tesa ad accertare e a dichiarare l'illegittimità del licenziamento con richiesta di condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento della relativa indennità risarcitoria. Il licenziamento era stato intimato perché il dipendente si era rifiutato di adempiere all'incarico affidatogli in data 1° maggio 2010, consistente nel controllo della sigillatura delle valvole e di assistenza alle operazioni di misurazione di un serbatoio di gasolio da caricare su una nave. La Corte di appello, in riforma della sentenza di prime cure, converte il recesso intimato in licenziamento per giustificato motivo soggettivo e condanna la società datrice a corrispondere al dipendente l'indennità di preavviso a questo spettante in base al contratto collettivo, oltre accessori, compensando le spese di giudizio.

La Corte d'Appello rilevava che, pur essendo corretta la qualificazione d'insubordinazione rilevata in merito alla condotta del dipendente, non essendosi svolto in modo violento e non essendovi stato un grave danno per il datore di lavoro, il licenziamento avrebbe dovuto essere adottato per giustificato motivo soggettivo e con preavviso.

Ricorre in Cassazione il dipendente affidandosi a 9 motivi, con il primo dei quali evidenzia la propria legittimità del rifiuto a prestare attività lavorativa durante il giorno di riposo, previsto dalle leggi n. 260 del 1949, n. 90 del 1954 e n. 54 del 1977.

Il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro durante le ricorrenze civili.

La Cassazione con sentenza n. 18887/2019 accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri.

Per gli Ermellini "La legge n. 260 del 1949 (come modificata dalla legge n. 90 del 1954) è completa e autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, con esclusione, quindi, di eventuali sue integrazioni analogiche o commistioni con altre discipline."

Come chiarito infatti dalla Cassazione n. 21209/2016 "Il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale."

In conclusione, il datore non può quindi negare al dipendente tale diritto se non previo accordo con il lavoratore. La rinuncia è quindi soggetta a un preventivo accordo tra le parti o ad accordi sindacali stipulati dalle organizzazioni sindacali a cui il dipendente ha conferito specifico mandato.

Vuoi saperne di più e scoprire quali potrebbero essere le conseguenze per un eventuale rifiuto di prestare attività lavorativa nei giorni feriali? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

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