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CASSAZIONE: SI PUO’ LICENZIARE PER PROFITTO

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

È legittimo il licenziamento del lavoratore per la necessità di incrementare la produttività, e quindi il profitto, riducendo i costi?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro di Milano/Torino in questo articolo analizza una tematica importante che riguarda il licenziamento di un dipendente per giustificato motivo oggettivo nella necessità di incrementare la produttività, e quindi il profitto, o per far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie.

L’Avvocato del lavoro, preliminarmente chiarisce che affinché la soppressione della posizione lavorativa sia legittima, il giudice sarà tenuto a verificare la sussistenza di una ragione obiettiva e non pretestuosa da parte del datore di lavoro circa il licenziamento (ad es. la prova della situazione sfavorevole o delle spese straordinarie), nonché il nesso causale tra la ragione accertata e il licenziamento stesso.

Iniziativa che, secondo la ditta, era giustificata dal riassetto organizzativo dell'azienda, attuato per una più economica gestione dell'impresa in considerazione della diminuzione del volume d'affari e dell'andamento negativo dei ricavi aziendali.

Il nuovo orientamento in tema di giustificato motivo oggettivo

La giurisprudenza ha riconosciuto che il giustificato motivo oggettivo si sostanzia in ogni modifica della struttura organizzativa dell'impresa che abbia quale suo effetto la soppressione di una determinata posizione lavorativa.

E ciò indipendentemente dall'obiettivo perseguito dall'imprenditore, sia esso, cioè, una migliore efficienza, un incremento della produttività (e quindi del profitto) ovvero la necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie.

Gli Ermellini precisano che il controllo in sede giudiziale della sussistenza del giustificato motivo si sostanzia dunque, in primo luogo, nella verifica della effettività e non pretestuosità della ragione obiettiva, per come dichiarata dall'imprenditore e, in secondo luogo, del nesso causale tra la ragione accertata e la soppressione della posizione lavorativa (in termini di riferibilità e coerenza del recesso rispetto alla riorganizzazione).

A tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata che, nel ritenere non provata una congiuntura sfavorevole non meramente contingente e influente in modo decisivo sull'andamento della attività, tanto da imporre la risoluzione del rapporto di lavoro, ha richiamato il principio superato dalle recenti pronunce.

Vuoi saperne di più e scoprire se anche tu hai subito un licenziamento per giustificato motivo oggettivo in particolare per profitto da parte dell’azienda? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro di Milano o Torino!

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